Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48443 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48443 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
FIRKOV Georgi Zahariev n. Bregobo (Bulgaria) il 10 agosto 1971
avverso l’ordinanza emessa il 29 novembre 2012 dal Tribunale di Cosenza

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Maria Giuseppina Fodaroni,
che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito l’avv. Pietro Asta, in sostituzione del difensore di fiducia avv. Giovanni Brandi Cordasco
Salmena del foro di Castrovillari, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 17/09/2013

2
Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza in data 29 novembre 2012 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato

inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame presentata avverso il decreto di
sequestro per equivalente emesso 1’8 ottobre 2012 dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Rossano nell’interesse di Firkov Georgi Zahariev -sottoposto ad indagini, nella
qualità di socio della società cooperativa Santa Monica, in ordine al reato di tentata truffa

aggravata (capo 28) ai danni dell’INPS in relazione al coinvolgimento nella gestione di una
cooperativa tramite la quale era stata realizzata una serie di false assunzioni di braccianti
agricoli.
2.

Avverso la predetta ordinanza l’indagato ha proposto, personalmente, ricorso per

cassazione. Con il ricorso si deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli
artt.13, commi primo e secondo, e 111 Cost., ‘per non aver avuto il difensore la possibilità di

esaminare integralmente e dall’originale le prove poste a base dell’atto custodialé’,
anche all’art.125 comma 3 c.p.p.; il ricorrente deduce anche

in relazione

l’error in procedendo e in

iudicando, quanto al mancato accoglimento della richiesta di riesame e alla condanna al
pagamento delle spese di giudizio nonché la mancanza di motivazione, concludendo per
l’annullamento del “provvedimento di rigetto della richiesta di riesame avverso il decreto di

convalida di sequestro pronunciato dal Tribunale di Cosenza”.
Considerato in diritto
3.

Il ricorso è inammissibile.

Nell’ordinanza impugnata il tribunale del riesame ha rilevato che il giudice per le indagini
preliminari non aveva ritenuto a carico del Firkov la gravità indiziaria in ordine al delitto
ipotizzato al capo 28 e, pertanto, non aveva emesso nei suoi confronti alcuna misura cautelare
reale. Di conseguenza l’istanza di riesame è stata dichiarata inammissibile per carenza di
interesse. Nel ricorso per cassazione il ricorrente, in maniera stereotipata, si limita a chiedere,
esprimendo doglianze del tutto generiche e non coerenti con il contenuto dell’ordinanza
impugnata, l’annullamento del “provvedimento di rigetto della richiesta di riesame avverso il

decreto di convalida di sequestro pronunciato dal Tribunale di Cosenza” che non corrisponde
all’effettivo tenore della decisione oggetto del ricorso.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

i

,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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