Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48442 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48442 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FURINI ROBERTO N. IL 21/06/1948
avverso la sentenza n. 500716/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PAVIA, del 28/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette/sette le conclusioni del PG Dott. Aabozko

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Uditi difensor Avv.;

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_ It_,(„<_Q ,L- - & AD Data Udienza: 20/11/2015 RITENUTO IN FATTO 1.11 Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia con sentenza 28 gennaio 2014, su richiesta delle parti, applicava a richiesta a Furini Roberto in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 lettera c ed all'art. 186 comma 2 bis Cds (guida in stato di ebbrezza per accertato tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale), accertato in Vigevano il 28 luglio 2012, la pena di mesi quattro di arresto ed euro sulla contestata aggravante e previa riduzione del rito; il tutto con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena applicata. Nella parte motiva della sentenza il Giudice non accoglieva la richiesta di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità sul presupposto che l'accertamento del fatto fosse collegato ad un incidente stradale. 2.Avverso la suddetta sentenza di patteggiamento proponeva ricorso l'imputato formulando tre motivi di doglianza: a) con il primo eccepisce la violazione della legge penale sostanziale in relazione all'applicazione degli effetti penali di cui all'aggravante del 186 comma 2 bis Cds, nonostante la stessa nell'accordo delle parti fosse subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti generiche; la mancata applicazione della sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis cds; b) con il secondo eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis in assenza di un criterio logico comprensibile teso a distinguer l'aver provocato un sinistro stradale dall'essere stato accertato un fatto collegato ad un sinistro stradale; c) con il terzo eccepisce la violazione di legge processuale in relazione al mancato rigetto dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. nonostante lo stesso trovasse quale sua condizione essenziale la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. 3.11 Procuratore generale con requisitoria scritta chiedeva l'accoglimento del terzo motivo di ricorso e l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti all'Autorità procedente. 2 1000 di ammenda previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Il primo ed il secondo motivo di ricorso non sono fondati, mentre lo è il terzo. 2. Non fondato è il primo motivo di ricorso. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare (cfr. Sez. 4, sent. n. 13853 del 04/02/2015, Selmi, Rv. 263012), che, in tema di reato di pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada - è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, mentre è irrilevante che detta aggravante, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, non influisca sul trattamento sanzionatorio. Pertanto, correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha escluso la possibilità di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis cod. strada in presenza dell'aggravante di cui al comma 2 bis della stessa norma. 3.Parimenti non fondato è il secondo motivo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in via generale, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 6, sent. n. 15009 del 27/11/2012, 2013, Bisignani, Rv. 254865). In particolare, in tema di guida in stato di ebbrezza, è stato precisato che la condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall'aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, sent. n. 47276 del 06/11/2012, Marzano, Rv. 253921). Pertanto, correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto rientrare nella nozione di incidente ostativo all'applicazione dell'art. 186 comma 9 bis CdS il caso di specie, nel quale l'imputato risulta aver perso il controllo dell'autovettura da lui condotta ed il veicolo è finito contro lo spartitraffico, con 3 guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'operatività del divieto di sostituzione della conseguenti danni al veicolo ed al conducente stesso (che ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del 118). 4.Fondato è, invece, il terzo motivo di doglianza Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta (e non alternativa) a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che sul giudice incombe l'obbligo di controllarne applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, patto che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (sent. n. 18136 del 10/04/2012, Figgini, Rv. 253770) In definitiva, il Giudice per le indagini preliminari, nel momento in cui ha ritenuto che non accoglibile l'accordo delle parti in punto di riconoscimento della pena sostitutiva di cui all'art. 186 comma 9 bis cod. strada, avrebbe dovuto rigettare la richiesta congiunta di applicazione della pena, proprio in considerazione della natura unitaria del patto. 5.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015. l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa qualora la sostituzione non sia

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