Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48441 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48441 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TITONE ANTONINO N. IL 09/08/1977
avverso la sentenza n. 4921/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MONZA, del 29/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

yevay eLeAt,

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 20/11/2015

Considerato in fatto
1. Titone Antonino, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza
G.U.P. del Tribunale di Torino resa ai sensi dell’art.444 c.p.p. in data 29.1.2015 che
nell’applicare la pena per il reato di cui all’art.589 c.p. determinava la pena accessoria di
cui all’art.222 C.d.S. nella misura di mesi otto.
2. A sostegno del ricorso deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge per
la mancanza assoluta di ogni argomentazione in ordine alla determinazione in concreto

alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dall’imputato, e
per la omessa riduzione di un terzo dovuta alla scelta del rito.
3. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
2. Si è già precisato in sede di legittimità che, in presenza di circostanze di fatto
favorevoli all’imputato e, pertanto, valorizzate dal giudice di merito al fine del giudizio di
congruità della pena patteggiata, la determinazione della sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida, sottratta alla disponibilità convenzionale delle parti,
deve essere sorretta dalla enunciazione, sia pure sintetica, delle ragioni poste a base
della scelta quantitativa (Sez.IV, 17.10.2012, n.46443) solo allorché la misura si
allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o
sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale (Sez.IV, 31.5.2012, n.21194),
ovvero si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in
favore dell’imputato (Sez.IV, 27.5.2014, n.21574), casi questi ultimi in cui è sufficiente la
motivazione implicita.
3. Nel caso di specie, trattandosi dell’investimento di un pedone che attraversava
sulle strisce pedonali, si è partiti da una pena base di anni due di reclusione ridotta a
quella applicata di mesi sette e giorni venti in considerazione della concessione delle
circostanze attenuanti generiche, del risarcimento del danno e della scelta del rito.
In ragione della gravità del fatto il primo giudice ha quindi ritenuto “congruo” un
periodo di mesi otto di sospensione della patente, con espressione adeguata e non
censurabile alla luce della richiamata giurisprudenza, oltre che proporzionata alla pena
concordata per il delitto.
4. Sotto altro profilo non può essere dubbio che, stante il rito prescelto, per
disposizione di legge anche in relazione alla sanzione accessoria vada operata la
riduzione di un terzo.
Tuttavia, nel caso in esame, deve osservarsi che la mancata riduzione del terzo
appare una mera ipotesi congetturale del ricorrente, atteso che l’entità della inflitta

della durata del periodo di sospensione della patente, senza alcun espresso riferimento

sanzione, pari a mesi otto, è tale da far ritenere che il G.U.P. sia partito da un anno per
poi applicare la diminuente del rito
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2015

Il Consiglie

nsore

Il Presid nte

pagamento delle spese processuali.

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