Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48439 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48439 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
FAVARETTO MIRCO N. IL 13/05/1987
avverso la sentenza n. 1815/2014 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
23/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette/s7aKe le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

LA.t0

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso con sentenza
23 dicembre 2014 applicava a richiesta a Favaretto Mirco la pena di euro 11.800
di ammenda (di cui 10.000 sostitutivi di 40 giorni di arresto), in relazione al
reato di cui all’art. comma 2 lettera b, comma 2 bis e comma 2 sexies C.d.S.,
accertato in Casale sul Sile (TV) il 6 febbraio 2014; con la concessione di
entrambi i benefici di legge e con sospensione della patente di guida per la

per provvedimento della competente autorità amministrativa).

2.Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il
Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia per erronea
applicazione della legge penale. In ricorso viene rilevato che il Giudice aveva
errato nella determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto aveva
trascurato che il raddoppio previsto dal comma 2 bis dell’art. 186 va esteso
anche alla sanzione accessoria della patente di guida (che andava applicata
quanto meno nella misura di anni uno).

3.11 Procuratore generale con requisitoria scritta chiedeva l’annullamento
della sentenza impugnata limitatamente alla misura della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con
trasmissione degli atti per nuovo esame al giudice a quo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso del Procuratore generale deve essere accolto.

2.Invero, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in tema di guida
in stato di ebbrezza, il raddoppio delle sanzioni, da applicarsi in caso di
provocato incidente stradale, si riferisce non solo a quelle penali ma anche alla
sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (Sez. 4, sent.
n. 38141, del 11/07/2013, Polverini, Rv. 256402).
Tuttavia, la sentenza impugnata non si è attenuta a detto principio, in
quanto sono state raddoppiate soltanto le sanzioni penali.

3.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata e che, non essendo
stata applicata la sanzione amministrativa nel minimo, alla correzione non può

durata di mesi sette (detratto il periodo eventualmente già disposto e sofferto

procedere direttamente questa Corte, di talché deve essere disposta la
trasmissione degli atti per nuovo esame al giudice a quo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della
patente di guida di Favaretto Mirco e rinvia per nuovo esame sul punto al

Co de o in Roma, il 20 novembre 2015.

Tribunale di Treviso.

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