Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48436 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48436 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal RG. presso la Corte d’Appello di Napoli e
Sula Fabijo, nato in Albania il 21/9/1988
avverso la sentenza 13/11/2012 della Corte d’appello di Napoli V sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Carmine Stabile, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente all’ipotesi del furto in danno del De Santis e rigetto nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 13/11/2012, la Corte di appello di Napoli, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in
data 21/2/2012, assolto Sula Fabijo dai reati di cui ai capi e) ed f),
rideterminava in anni due, mesi otto di reclusione la pena inflitta al
medesimo Sula ed a Murra Ervis per il reato di rapina aggravata di cui al
capo a) e reati satelliti, in esso assorbito il reato di furto contestato al capo

1

Data Udienza: 21/11/2013

c).
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. contestando

l’assoluzione dell’imputato per i reati di cui ai capi e) ed f) e deducendo la
mancata valutazione di prove decisive esistenti agli atti e richiamate nella
sentenza di primo grado.
3.

Propone ricorso anche l’imputato per mezzo del suo difensore di

fiducia, sollevando sei motivi di gravame con il quali deduce:
Violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento al capo

A), contestando l’applicazione della circostanza aggravante dell’uso di armi,
in quanto le dichiarazioni delle parti lese risulterebbero smentite dal referto
in atti che attesta lesioni incompatibili con le presunte armi mediante le quali
i coniugi sarebbero stati colpiti;
3.2

Violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento al capo

B), contestando l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61,
n. 2 cod. pen. in quanto assorbita dal dolo specifico della rapina;
3.3

Violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento al capo

D), contestando l’utilizzo di bastoni e cacciavite perché incompatibili con le
lesioni refertate;
3.4

Violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento ai capi

A), B), C) e D) per mancato riconoscimento della circostanza attenuante di
cui all’art. 62 n. 6, essendosi l’imputato attivato per elidere le conseguenze
dannose del reato, consentendo ai Carabinieri di recuperare l’autovettura
sottratta ai coniugi Aulicino
3.5

Violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento ai capi

A), B), C) e D) per mancato riconoscimento della circostanza attenuante di
cui all’art. 62 n. 4, con riferimento al recupero dell’autovettura;
3.6

Violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento ai capi

A), B), C) e D) per la mancata applicazione della circostanze attenuanti di
cui all’art. 62 bis cod. pen. nella massima estensione e per la dosimetria
della pena considerata eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso del Sula è infondato.

2.

I motivi 1 e 3 sollevati dalla difesa del ricorrente sono inammissibili

2

3.1

perché si risolvono in censure in fatto e propongono una rivalutazione degli
elementi di prova che non è consentita in sede di legittimità, non potendo la
S.C. intervenire in sovrapposizione argomentativa rispetto alle decisioni
legittimamente assunte dai giudici del merito.

3.

E’ manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso in punto di

insussistenza dell’aggravante teleologica rispetto alle lesioni cagionate alle

rapina quando la violenza abbia cagionato lesioni personali, tale autonomo
reato concorre con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante
del nesso teleologico tra i due reati, non incompatibile con l’elemento
soggettivo del delitto di rapina (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36901 del
22/09/2011 Ud. (dep.13/10/2011 ) Rv. 251124).

4.

Per quanto riguarda il quarto motivo in punto di diniego della

circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen, la censura è
infondata. Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, le due
circostanze attenuanti del reato contenute nell’art. 62 n. 6 cod. pen.
(riparazione totale del danno e ravvedimento operoso) hanno sfere di
applicazione autonome, l’una essendo correlata al danno inteso in senso
civilistico, e cioè alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma
economicamente risarcibile, l’altra collegandosi, invece, al danno cosiddetto
criminale, cioè alle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente
risarcibile, che ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene
giuridico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le due
ipotesi, pur potendo essere congiuntamente applicate, con un unico effetto
riduttivo, nei reati diversi da quelli contro il patrimonio, nei quali la condotta
del colpevole, successiva alla commissione del reato, abbia distintamente
realizzato le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungibili né
possiedono reciproca capacità integratrice, con la conseguenza che il
parziale risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la prima
previsione, non può essere valutato nemmeno con riferimento alla seconda
ipotesi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27542 del 27/05/2010 Ud. (dep.
15/07/2010 ) Rv. 247710). Nel caso di specie il comportamento dell’agente
che ha consentito di recuperare l’autovettura sottratta, è idoneo ad elidere
parzialmente il danno subito dalla persona offesa senza integrare gli estremi
del risarcimento totale.

3

persone offese. Secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, in tema di

5.

E’ infondato il quinto motivo con cui si invoca il riconoscimento del

danno patrimoniale di speciale tenuità, essendo la rapina un delitto
plurioffensivo, in particolare nel caso di specie in cui sono state prodotte
lesioni personali alle persone offese. Secondo l’insegnamento di questa
Corte, infatti, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di
speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il

valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro
la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura
plurioffensiva del delitto “de quo”, il quale lede non solo il patrimonio, ma
anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la
realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione
complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo
all’applicazione dell’attenuante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19308 del
20/01/2010 Ud. (dep. 20/05/2010 ) Rv. 247363). Nel caso di specie le
modalità violente con cui è stata commessa la rapina e le lesioni personali
cagionate alle due persone offese escludono, in radice, che il pregiudizio
subito dalle vittime possa essere considerato di speciale tenuità.

6.

Infine è infondato anche il sesto motivo in punto di determinazione

della pena, in quanto quando la pena è prossima ai minimi edittali non
occorre una motivazione specifica.

7.

Di conseguenza il ricorso del Sula deve essere rigettato, con la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

8.

E’ fondato il ricorso del P.M. in quanto la Corte nel pervenire alla

pronunzia di assoluzione del prevenuto per i reati di cui ai capi e) ed f) ha
completamente pretermesso di esaminare le dichiarazioni rese dal
coimputato Kurti Adem ed ha travisato le dichiarazioni del denunciante De
Santis Rolando, il quale non ha dichiarato di aver visto il veicolo allontanarsi
con una sola persona a bordo, bensi di aver visto allontanarsi
un’autovettura tipo Audi A4 «con a bordo alcune persone».

9.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con

rinvio limitatamente all’intervenuta assoluzione del prevenuto per i reati di

4

bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre

cui ai capi e) ed f).

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del RG., annulla la sentenza impugnata
limitatamente all’assoluzione dell’imputato per i delitti di cui ai capi e) ed f)
con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

processuali.
Così deciso, il 21 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rigetta il ricorso di Sula Fabjio che condanna al pagamento delle spese

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