Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48435 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48435 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
giamato Alfredo, nato a Roma il 4/1/1935
avverso la sentenza 2/7/2012 della Corte d’appello di Roma, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile Condominio di via Labranca, 44, Roma, l’avv.
Giancarlo Costa

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 2/7/2012, la Corte di appello di Roma, in

riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 21/9/2010, appellata
dal Pubblico Ministero e dalla parte civile, dichiarava EVamato Alfredo,
colpevole del reato di appropriazione indebita continuata in danno del
Condominio di Roma, Via Labranca 44, commesso nella qualità di

Data Udienza: 21/11/2013

amministratore del predetto condominio, e lo condannava alla pena di mesi
sette di reclusione ed €. 350,00 di multa, oltre al risarcimento del danno nei
confronti della costituita parte civile.

2.

La Corte territoriale, accogliendo l’appello di P.M. e parte civile,

essendo provato il fatto materiale della distrazione della somma di
€.2.000,00 e della mancata consegna al nuovo amministratore della

dall’imputato, ed accolte dal primo giudice, e dichiarava l’imputato colpevole
del reato a lui ascritto, condannandolo alla pena di giustizia.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale
deduce che la Corte territoriale, nel riformare radicalmente la decisione,
non ha operato alcuna confutazione delle argomentazioni del primo giudice,
limitandosi ad osservazioni apodittiche.
4.

Il difensore della parte civile, Condominio di via Labranca n.44, ha

depositato memoria resistendo al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.

2.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte: “In

tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi
totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee
portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare
specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima
sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o
incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato”
(Cass.Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005 )
Rv. 231679; in senso conforme: Sez. 4, Sentenza n. 28583 del 09/06/2005
Ud.

(dep. 29/07/2005 ) Rv. 232441; Sez. 2, Sentenza n. 746 del

11/11/2005 Ud. (dep. 11/01/2006 ) Rv. 232986; Sez. 6, Sentenza n. 6221
del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006 ) Rv. 233083, Sez. 5, Sentenza n.
2
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documentazione condominiale, reputava infondate le giustificazioni fornite

42033 del 17/10/2008 Ud. (dep. 11/11/2008) Rv. 242330).

3.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha confutato specificamente i

più rilevanti argomenti della sentenza di primo grado, osservando che,
essendo scontato il fatto materiale della mancato versamento dell’assegno
di €.2.000,00 e della mancata consegna della documentazione condominiale
in suo possesso, le giustificazioni fornite dall’imputato apparivano inidonee

4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00),
nonché alla rifusione in favore della parte civile Condominio di Via Labranca,
44, Roma, delle spese del grado che si liquidano in C. 2.000, oltre IVA e
CPA

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende,
nonché alla rifusione in favore della parte civile Condominio di Via Labranca,
44, Roma, delle spese del grado che liquida in C. 2.000, oltre IVA e CPA
Così deciso, il 21 novembre 2013

Il Consigliere estensore

a escludere l’elemento soggettivo in testa all’agente.

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