Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48435 del 18/11/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48435 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSCIA ERALDO N. IL 02/05/1959 parte offesa nel procedimento
c/
IENGO MAURIZIO N. IL 27/10/1950
BUONOCORE GAETANO N. IL 21/07/1959
CALOGERO ANTONINO N. IL 15/03/1946
avverso l’ordinanza n. 17512/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
13/02/2015
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott.
LC:). Ctixe..:A O e teg A,wet-
Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 18/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1.11 Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli presentava richiesta dì
archiviazione nei confronti degli indagati Iengo Maurizio, Buonocore Gaetano e
Calogero Antonino in relazione al reato di cui agli artt. 328, 479 e 590 c.p.,
nonché agli artt. 36 e 37 d. Ig. N. 81/08.
2.Avverso la suddetta richiesta di archiviazione proponeva opposizione la
3.11 Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli fissava
camera di consiglio dapprima per l’udienza del 15 gennaio 2015 e poi per quella
del 13 febbraio 2015 (per non esservi prova della notifica all’imputato Calogero),
ad esito della quale, dopo le conclusioni del Pubblico Ministero e dei Difensori, si
riservava. Quindi, a scioglimento della riserva formulata detta sede archiviava il
procedimento con ordinanza 20 febbraio 2015, affermando che le indagini
suppletive richieste dalla persona offesa erano superflue in quanto si trattava di
soggetti che erano già stati sentiti a sommarie informazioni.
4.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso la persona offesa
lamentando omessa motivazione in relazione alla irrilevanza e pertinenza degli
atti di investigazione richiesti nell’opposizione alla richiesta di archiviazione.
5.11 Procuratore generale con requisitoria scritta 15 maggio 2015 ha chiesto
che, in accoglimento del ricorso della persona offesa, sia disposto l’annullamento
della ordinanza senza rinvio con restituzione degli atti all’Ufficio Gip dal quale
provengono.
6.-11 Difensore degli indagati Buonocore e Iengo, oltre che entrambi i
suddetti indagati personalmente, ed il Difensore dell’indagato Calogero hanno
depositato note nelle quali chiedono dichiararsi inammissibile e comunque
rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, e, dunque, inammissibile.
2.La giurisprudenza di legittimità ha precisato che: l’ordinanza di
archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto
persona offesa Coscia Eraldo.
dell’art. 409 cod. proc. pen. il quale rinvia all’art. 127, comma quinto, cod.
proc.pen., che sanziona con la nullità l’inosservanza delle norme concernenti la
citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio (Sez. 2, sent. n. 29936
del 04/07/2013, Loffredo, Rv.256660) e che è inammissibile il ricorso per
cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione per vizi di
motivazione che non si risolvano in violazioni del contraddittorio ovvero per
“errores in iudicando” fondati su una diversa interpretazione della legge
3. Ne consegue che – essendo stato rispettato il contraddittorio con la
fissazione dell’udienza camerale ad hoc ed essendo quindi stato dedotto nel caso
di specie vizio motivazionale – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende.
Rom 1 novembre 2015
Il Co s’oli
estensore
Pasquale \anniti
CORTE GITT–R1′, I CASSAZIONE
Seziene -écrlide
sostanziale (Sez. 1, sent. n. 9440 del 03/02/2010, Di Vincenzo, Rv. 246779) .