Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48433 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48433 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Fragali Giorgio, nato a Palermo il 10/7/1981
avverso la sentenza 11/12/2012 della Corte d’appello di Milano, sezione
quarta penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita per la parte civile AMSA S.p.a. l’avv.Francesco Poggi;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 11/12/2012, la Corte di appello di Milano, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in data 29/11/2011,
esclusa l’aggravante di cui al comma 2, n. 1 dell’art. 640 cod. pen.,
rideterminava in mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed €. 130,00 di multa la
pena inflitta a Fragali Giorgio per il reato di truffa tentata.

1

Data Udienza: 21/11/2013

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

salvo quella relativa all’insussistenza dell’aggravante del fatto commesso in
danno di ente pubblico, escludendo che l’azienda AMSA S.p.a. avesse
natura di ente pubblico e riducendo conseguentemente la pena.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale

la difesa aveva dedotto l’insussistenza del fatto per mancanza di offensività
della condotta. Al riguardo eccepisce che la mancata truffa, se consumata,
avrebbe comportato un danno patrimoniale complessivamente inferiore ai
30 euro. Avendo l’AMSA (Azienda Milanese Servizi Ambientali) un
patrimonio netto ammontante a euro 79.665.000,00, il fatto si rivelava
privo di offensività.
4.

Il difensore della parte civile AMSA S.p.a. ha depositato memoria

resistendo al ricorso e chiedendo la conferma delle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha preso in considerazione

il tema della mancanza di “necessaria offensività” del fatto (fol.4) e l’ha
respinto con motivazione priva di vizi logici, osservando che nella fattispecie
la condotta dell’agente era idonea a cagionare un danno patrimoniale al
datore di lavoro, che è stato quantificato al centesimo di euro. Quindi la
Corte territoriale ha rilevato che l’entità modesta o medestissima del danno
patrimoniale non esclude la punibilità del fatto.

3.

Nè potrebbe essere diversamente poiché il principio stabilito dall’art.

129 del progetto di Costituzione approvato dalla Commissione bicamerale
nell’ottobre del 1997, che recitava «non è punibile chi ha commesso un
fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una
concreta offensività>>, è stato travolto dal fallimento della bicamerale e
non è penetrato nell’ordinamento costituzionale neanche con la riforma
dell’art. 111 della Costituzione, attuata con la legge costituzionale n.23
2

deduce mancanza di motivazione in ordine al motivo d’appello con il quale

novembre 1999, n. 2.

4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione in favore
della parte civile AMSA s.p.a. delle spese del grado, che liquida in

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione in favore della parte civile AMSA s.p.a.
delle spese del grado, che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre IVA e
CPA.
Così deciso, il 21 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Pres

te

complessivi €. 2.000,00, oltre IVA e CPA.

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