Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48433 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48433 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCOGNAMIGLIO CIRO N. IL 07/10/1952
avverso l’ordinanza n. 1989/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lettel,seetite le conclusioni del PG Dott. ?f„.„2,,,L0

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Data Udienza: 18/11/2015

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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, con ordinanza del 16.12.2014 rigettava la richiesta avanzata da Scognamiglio Ciro tesa ad ottenere la remissione in termini ex art. 175 c.p.p. per proporre
impugnazione avverso la sentenza emessa il 26.2.1999 dal Tribunale di Napoli e
confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 28.1.2000, irrevocabile il 16.10.2000.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo

enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• Violazione di legge ed assenza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. c)
ed e) c.p.p., relativamente al mancato riconoscimento dei presupposti per la restituzione nel termine
Il ricorrente lamenta che nell’istanza e nella memoria presentata alla Corte
territoriale aveva evidenziato come lo Scognamiglio non avesse mai avuto conoscenza del procedimento e del provvedimento, atteso che risultava evaso in data
17/2/1995, mentre si trovava ristretto per reati diversi rispetto a quelli del processo per cui si chiede la restituzione in termini e da allora si era trasferito in
Brasile. Si assume, perciò che nessun atto o provvedimento del presente procedimento sia mai conosciuto dallo Scognamiglio, il quale non aveva mai ricevuto personalmente alcun avviso, né partecipato ad alcuna udienza; né egli aveva mai
personalmente nominato un difensore di fiducia — tanto che tutte le notifiche destinate all’imputato erano state recapitate al difensore.
A sostegno di tale richiesta, venivano prodotti gli atti del procedimento da cui
si evincerebbe ad avviso del ricorrente come lo Scognamiglio non fosse mai venuto
a conoscenza del procedimento, per essere sempre stato contumace e non aver
mai ricevuto personalmente nessun tipo di avviso sin dall’avvio delle indagini.
Pertanto, erano certi la mancata conoscenza del procedimento, dei provvedimenti emessi, e la non volontarietà dell’assenza alle udienze del procedimento.
La Corte di appello rigettava l’istanza, ma il difensore ricorrente lamenta che
l’ordinanza con cui lo ha fatto appaia assolutamente illegittima e priva di reale
motivazione.
Secondo il giudice, infatti, ai sensi dell’art. 165 c.p.p. le notifiche all’imputato
latitante sono eseguite mediante consegna di copia al difensore; quindi, poiché nel
caso di specie il difensore aveva ricevuto l’avviso di deposito delle sentenze
emesse, esse erano divenute esecutive.

del proprio difensore di fiducia, Scognamiglio Ciro, deducendo i motivi di seguito

Per il ricorrente appare evidente come la motivazione della Corte dì Appello
sia del tutto insufficiente ed illegittima rispetto alla questione di diritto sottopostale.
Si assume, infatti, in ricorso che, come emerge dal disposto normativa e dalla
lunga elaborazione giurisprudenziale, il condannato ha diritto alla restituzione in
termini laddove — al di là della formale correttezza delle notifiche, peraltro non
contestata nel caso di specie — egli non abbia avuto conoscenza del procedimento,
dei provvedimenti, e non abbia volontariamente omesso di partecipare alle

presente procedura: “Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di
condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del
procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire
ovvero a proporre impugnazione od opposizione”).
Tale direttiva dell’ordinamento appare evidentemente ignorata dalla Corte di
Appello di Napoli – si duole il ricorrente- che, con motivazione sostanzialmente
inesistente e giuridicamente illegittima, ha ritenuto che la mera validità formale
delle notifiche sostituisse la reale ed effettiva conoscenza del procedimento, di
fatto abrogando l’art. 175 c.p.p..
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata per violazione di
legge e assenza di motivazione, relativamente al mancato riconoscimento dei presupposti per la restituzione nel termine.

3. In data 18.5.2015 il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del proposto ricorso ex art. 616 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va
rigettato.

2. Il Collegio ritiene, infatti, che vada confermato l’orientamento interpretativo, già espresso da questa sede di legittimità, secondo il quale ai fini di cui all’art.
175 c.p.p. è sufficiente la conoscenza – in capo all’imputato – della pendenza del
procedimento a suo carico, e non anche del singolo provvedimento (cfr., ex multis,
sez. 2, n. 9104 del 21.2.2006, Colonna, rv. 233611), dovendosi poi rimettere alla
sua diligenza seguire il processo, una volta avuta conoscenza dello stesso, essendo
logica e lecita, in caso contrario, la deduzione di una sua (legittima) volontà di non
comparire al procedimento che lo riguarda.
3

udienze (art. 175 comma 2, c.p.p., vecchia formulazione, ancora applicabile nella

Va anche ricordata e ribadita, in quanto pertinente alla presente fattispecie,
la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la nomina
di un difensore di fiducia e lo svolgimento da parte di costui di effettiva attività
defensionale costituiscono indici non equivoci di conoscenza effettiva del procedimento in capo all’imputato e quindi della sua volontà di non comparire allo stesso
(cfr., ex multis, sez. 1, n. 29482 del 20.6.2006, Iljazi, rv. 235237).
Come si evince

ex actis

(cfr. verbali delle udienze del 18.12.1997,

7.11.1997 era notificato al difensore di ufficio avv. Patrizia Tedeschi, dalla successiva udienza del 18.12.1997 lo Scognamiglio è stato costantemente difeso, in
prima persona o attraverso sostituti processuali, dal difensore di fiducia (in tal
senso, essendo evidentemente frutto di un lapsus calami l’indicazione dello stesso
quale difensore di ufficio a pag. 2 dell’ordinanza impugnata) odierno ricorrente
avv. Gennaro Pecoraro, essendo alla luce della giurisprudenza sopra ricordata assolutamente ininfluente che lo stesso sia stato nominato dal latitante o dai suoi
familiari (vedasi, sul punto specifico, sez. 6, n. 66 del 2.12.2009 dep. il 7.1.2010,
Condello, rv. 245343).

3. Va dunque ribadito il principio che non ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale l’imputato latitante che,
dopo l’individuazione del fatto oggetto dell’imputazione anche solo provvisoria,
abbia nominato – personalmente o attraverso i familiari- un difensore di fiducia,
fatto questo di per sé idoneo a provare l’effettiva conoscenza della pendenza del
procedimento o del provvedimento, a meno che non risulti che il difensore di fiducia abbia comunicato al giudice l’avvenuta interruzione di ogni rapporto con il proprio assistito (sez. 6, n. 5332 del 21.1.2011, Minicozzi, rv. 249466;
La perdurante esistenza del rapporto di difesa fiduciaria costituisce, infatti,
fatto di per sé idoneo a provare l’effettiva conoscenza della pendenza del procedimento e del provvedimento (sez. 6, n. 5169 del 16.1.2014, Najimi, rv. 258775).

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 18 novembre 2015
Il C sigliere est nsore

Il Pres dente

11.12.1998, 29.1.1999 e 11.2.1999), dopo che il decreto di irreperibilità del

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