Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48432 del 18/11/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48432 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
LAMANUZZI MAURIZIO N. IL 20.04.1978
Avverso la ordinanza della CORTE D’ASSISE DI MILANO in data 23 febbraio 2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Massimo Galli che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza resa in data 23 febbraio 2015 la Corte d’Assise di Milano,
ha disatteso il ricorso proposto da Lamanuzzi Maurizio avverso il rigetto dell’istanza
Data Udienza: 18/11/2015
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riguardo a un procedimento
penale a suo carico e di cui all’ordinanza della stessa Corte del 30 ottobre 2014.
La Corte territoriale è pervenuta alla suddetta decisione rilevando come ai sensi
dell’art. 96 comma 2 DPR n. 115 del 2002, ai fini dell’ammissione al beneficio
richiesto, il giudice debba tener conto delle risultanze del casellario giudiziale, del
tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche
eventualmente svolte e come per la determinazione del reddito non debba essere
attribuito rilevanza anche ai redditi non assoggettabili ad imposta perché non
rientranti nella base imponibile o perché esenti o perché non hanno subito alcuna
imposizione.
In concreto la Corte ha sottolineato come emergesse la sussistenza di attività svolte
dall’imputato che comportavano una notevole capacità reddituale e confermavano un
tenore di vita che presupponeva la disponibilità di ingenti somme di denaro.
2. Avverso tale decisione ricorre in cassazione il Lamanuzzi deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Premesso che in subiecta materia a norma del cit. D.P.R., art. 99, comma 4 è
consentito il ricorso ex art. 111 Cost., con conseguente possibilità di dedurre
esclusivamente vizi di violazione di legge (Cass. sez. 4, Sentenza n. 40095 del
09/10/2002), va comunque rilevata la infondatezza dell’impugnazione con
riferimento al predetto profilo.
E’ infatti costante la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di gratuito
patrocinio, il criterio secondo cui l’ammissione al gratuito patrocinio si basa sul
reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, si riferisce solo ai
soggetti che abbiano effettuato una regolare dichiarazione dei
redditi e non a chi
abbia omesso, come pacifico nel caso di specie, ogni dichiarazione.
In tale ultima ipotesi i redditi, ai fini della valutazione di ammissibilità al gratuito
patrocinio, possono essere accertati facendo ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi
comprese le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 cod. civ. tra le quali rientrano il
tenore di vita dell’interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto
indicativo della percezione di redditi leciti o illeciti. (Sez. 3, n.16583 del 23/03/2011,
Polimeni, Rv. 250290; Sez. 1, n. 17430 del 25/01/2001, Lucchese, Rv.219161)
L’indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l’imputato ha diritto al
beneficio impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare
tale giudizio presuntivo, al fine di affermare, secondo la regola dettata dall’art. 2729
c.c., l’inversione dell’onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per
applicata in modo pedissequo la disciplina dell’IRPEF, atteso che il legislatore ha
l’accesso al patrocinio.
Nella specie il provvedimento impugnato ha correttamente individuato presunzioni
gravi, precise e concordanti alla cui luce ha ritenuto, secondo il suo prudente
apprezzamento, non censurabile in questa sede il superamento dei limiti di reddito
prescritti dalla legge.
4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 novembre 2015
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESI ENTE
processuali.