Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48431 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48431 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Aiello Leonardo, nato a Palermo il 7/6/1970
avverso la sentenza 8/11/2012 della Corte d’appello di Palermo sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Carmine Stabile, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 8/11/2012, la Corte di appello di Palermo

confermava la sentenza del Tribunale di Bagheria, in data 29/6/2010, che
aveva condannato Aiello Leonardo alla pena di mesi 5 di reclusione ed €.
300,00 di multa per il reato di truffa, oltre al risarcimento del danno nei
confronti della costituita parte civile.

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

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Data Udienza: 21/11/2013

in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, e confermava
le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità
dell’imputato in ordine al reato di truffa contrattuale a lui ascritto ed equa la
pena inflitta

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale

che non sussiste alcuna prova che egli fosse al corrente dell’ipoteca iscritta
sul fondo dalla ESASTRI S.p.a. e si duole che la Corte abbia ritenuto
sussistente l’elemento soggettivo sulla base di un mero sillogismo,
partendo dall’assunto che essendo il prevenuto consapevole di avere debiti
previdenziali e tributari per molte migliaia di euro, non poteva ignorare che
inevitabilmente sarebbe stata iscritta ipoteca da parte dell’ente pubblico
onerato della riscossione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato.

2.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di prova indiziaria,

il giudice di legittimità, nell’ambito del più generale controllo sulla corretta
struttura logica del ragionamento svolto da quello di merito, è tenuto ad
esaminare in termini di consistenza logica la gravità, precisione e
concordanza degli indizi, approfondendo il profilo della loro capacità di
dimostrare con elevata probabilità il fatto ignoto oggetto di accertamento e
verificando l’eventuale errata configurazione di un mero sospetto come
elemento indiziario (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 19730 del 19/03/2009 Ud.
(dep. 08/05/2009) Rv. 243508).

3.

Nel caso di specie dagli atti del processo non emerge che

all’imputato sia stata comunicata l’avvenuta iscrizione ipotecaria da parte
dell’ESASTRI. La Corte trae la prova della consapevolezza in testa al
promittente venditore dell’iscrizione ipotecaria sulla base di un sillogismo
che utilizza una debole massima di esperienza (essendo l’imputato
consapevole di avere debiti finanziari e tributari per molte migliaia di euro,

2

deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Al riguardo eccepisce

doveva ben certo essere consapevole della inevitabilità delle iscrizioni
ipotecarie). A bene vedere si tratta di una prova indiziaria fondata su indizi
gravi ma privi del carattere della decisività, in quanto la prevedibilità del
fatto (dell’iscrizione ipotecaria), non equivale a conoscenza effettiva. La
Corte non ha indicato elementi indiziari da cui si possa presumere che
l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell’iscrizione ipotecaria sul
bene immobile di sua proprietà e, pertanto, ha fatto malgoverno dei principi

proc. pen.

4.

Di conseguenza si impone l’annullamento della sentenza impugnata

con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo per nuovo
giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte
d’appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso, il 21 novembre 2013

Il Consigliere estensore

che regolano la formazione della prova indiziaria di cui all’art. 192 cod.

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