Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48431 del 18/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 48431 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
DONATI VILLIAM N. IL 27/10/1950
avverso la sentenza n. 3477/2014 GIP TRIBUNALE di UDINE, del
30/01/2015
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott.

drU,… Lo-

e

e/5;6

Uditi difensor Avv.;

A4-4..<, ee...0. 2.IAJ 0 Data Udienza: 18/11/2015 . t RITENUTO IN FATTO 1.11 Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine chiedeva al Giudice per le indagini preliminari emettersi decreto penale di condanna nei confronti di Donati Villiam in relazione ai reati di cui all'art. 189 comma 6 (capo A), nonché in relazione al reato di cui all'art. 189 comma 7 (capo B) cod. strada, allo stesso contestati come commessi in Fagagna il 24 novembre 2013 dichiarando con sentenza 29/12/2014, emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non doversi procedere, in relazione al fatto di cui al capo A perché il fatto non costituisce reato e in relazione al fatto di cui al capo B perché il fatto non sussiste. 3.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 459 comma 3 e 129 cod. proc. pen. 4.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Già a metà degli anni 90 le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di statuire che, in via generale, il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna soltanto qualora ritenga ricorrere una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, alle quali, prima del dibattimento - non essendo stata la prova ancora assunta - l'art. 129 non consente si attribuisca valore processuale (così Sez. Unite n. 18 del 9.6.1995, Cardoni, rv. 202375 che a loro volta richiamavano le sentenze nn. 19, 20, 21, 22, emesse in pari data, rispettivamente, nei proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tupputi; conf. sez. 5, n. 18059 del 25.3.2003, Bortolotti, rv. 224849; sez. 4, n. 4186 del 21.11.2007, Tricolore, rv. 238431). Peraltro, detta pronuncia delle Sezioni Unite si poneva sulla scia della giurisprudenza costituzionale (vedasi in particolare le ordinanze nn 300 del 2 2.11 Giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta, la respingeva 17.6.1991 rv. 17402 e 362 dell'11.7.1991, rv. 17425) che aveva affermato il principio che la mancanza della prova potesse avere rilevanza, solo "ad istruttoria ultimata" e, dunque, a dibattimento (o comunque a processo, nel codice di rito vigente, nel caso di rito abbreviato) concluso e non prima dello stesso. La statuizione delle Sezioni Unite è stata più volte successivamente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, che ha esplicitato che l'eventuale necessità di approfondimento del quadro probatorio impone la restituzione degli atti al P.M., rv. 256149, sez. 2, n. 1631 del 12.12.2012, 2013, Rouane, rv. 254449; sez. 4, n. 992 del 18.7.2013, 2014, Canto, rv. 259079). 3. Questa Corte ha poi ulteriormente precisato che il giudice, chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, può deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 codice di rito, solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l'analoga sentenza è preclusa quando l'infondatezza dell'accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta (sez. 5, n. 14981 del 24.3.2005, Becatelli, rv. 231461) ovvero sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale o sulla inoffensività della condotta (così sez. 3, n. 15034 del 24.10.2012, 2013, Carboni, rv. 258013 e n. 3914 del 5.12.2013, 2014, Pintaldi, rv. 258298). 4. Nel caso in esame non ricorre la mancanza assoluta della prova non integrabile nelle fasi successive, cui pure fa riferimento la citata pronuncia delle SS.UU. n. 18/95, mancanza assoluta - va ribadito - ritenuta unica legittimante un proscioglimento adottato ex art. 129 cod. proc. pen. dal gip investito della richiesta ex art. 459 cod. proc. pen.. Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la decisione impugnata, permette di rilevare come il Gip abbia assolto il Donati dall'imputazione di cui all'art. 189 comma 6 C.d.S. per difetto dell'elemento psicologico e dalla imputazione di cui all'art. 189 comma 7 C.d. S. perché la condotta dell'imputato non aveva cagionato alcun ferimento (senza indicare le risultanze dei riferiti referti medici concernenti le persone offese). Questa valutazione di merito - che peraltro, ove assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, sarebbe di per sé non suscettibile di censura in sede di legittimità - non pare, tuttavia, poter prescindere dall'espletamento di ai sensi dell'art. 459 c.p.p., comma 3, (così sez. 6, n. 29538 del 27.6.2013, P., un'attività istruttoria o, comunque, dalla celebrazione di un processo nel contraddittorio delle parti. In tal senso pare condivisibile la tesi del Procuratore generale triestino secondo cui il provvedimento impugnato ha sconfinato rispetto ai limiti di cognizione attribuita dalla legge in quella fase processuale, difettando l'evidenza della prova atta a spiegare che l'imputato non si era reso conto delle lesioni derivate a terzi dal sinistro e si era adoperato per consentire la propria 5. Ritiene, pertanto il Collegio di dover riaffermare il principio (già espresso con le sentenze n. 4862 del 13.12.2012 dep. il 31.1.2013, Sechi e n. 47475 del 24.10.2013, Grasso, entrambe non massinnate) secondo cui, premesso che il giudice per le indagini preliminari può emettere sentenza ex art. 459 c.p.p., comma 3, in assenza di contraddittorio solo qualora sussista l'evidenza di elementi che escludano la sussistenza del reato, a tale conclusione non può giungersi quando, invece, come nel caso che ci occupa, la valutazione operata dal giudice si fondi su percorsi valutativi che risolvono elementi contrastanti e che trovano nel giudizio la fase esclusiva di esame nel contraddittorio delle parti. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine per quanto di competenza. Roma, 1 o emb 2015 Il Cons Pasquale Gia nsore Il Pre dente Vincen o Romis CORTE SUPKCMA D CASSAZIONE Iv Ser-w. identificazione anche ai fini di una eventuale richiesta di risarcimento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA