Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48430 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48430 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Nei confronti di :
URRU JEAN MARC N. IL 19.02.1981;

Avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI VENEZIA in data 4 dicembre 2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Pasquale Fimiani che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dell’autovettura
Ford Fiesta targata ER189VP.

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 4 dicembre 2014 il
GIP presso il Tribunale di Venezia ha applicato a Urru Jean Marc la pena concordata
di mesi tre e giorni quattro di arresto ed C 1778,00 di ammenda per il reato di cui
all’art. 186 commi 2 e 2 bis C.d.S. (guida in stato di ebbrezza aggravato dall’aver
provocato un incidente stradale)

presso la Corte d’Appello di Venezia lamentando La mancata statuizione della
sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’autovettura a bordo della quale
l’imputato ha commesso il reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Sussiste infatti la denunciata violazione dell’art. 186 C.d.S.,
comma 2, lett. c), ove è stabilito che, con la sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata (come nel
caso di specie) la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca
del veicolo con il quale è stato commesso il reato, “salvo che il veicolo stesso
appartenga a persona estranea al reato”.
Come noto, la L. 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza
stradale”, ha apportato modifiche alla disciplina della confisca in relazione al reato
contravvenzionale che occupa. In particolare, il legislatore ha eliminato il riferimento
alla fattispecie di cui all’art. 240 c.p., comma 2, già previsto dall’art. 186 C.d.S.,
comma 2, lett. c); in ciò adeguando il dettato normativo al recente intervento della
Corte Costituzionale, che con sentenza 4 giugno 2010 n. 196, aveva dichiarato
l’illegittimità parziale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), proprio in riferimento al
citato rinvio all’art. 240 c.p.. E questa Suprema Corte, nell’interpretare il novellato
testo normativo, ha quindi chiarito: che la confisca prevista dal D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, art. 186, come modificato dalla L. n. 120 del 2010, ha oggi natura
giuridica di sanzione amministrativa accessoria; e che spetta conseguentemente al
giudice penale “delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale
principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni
amministrative conseguenti alla commissione di un reato” (cfr. Sez. 4, sentenza n.
40523 del 4.11.2010 Rv. 248859; si veda anche Sez. 4, Sentenza n. 15022 del
25.02.2011, Rv. 250229). E, nel caso di specie, il giudice ha omesso di disporre la
confisca del veicolo, in assenza di alcuna giustificazione al riguardo.
4. Conseguentemente, deve disporsi l’annullamento senza rinvio limitatamente
all’omesso provvedimento di confisca, potendo provvedersi in questa sede
all’applicazione della sanzione amministrativa, poiché risulta con certezza dagli atti la
titolarità dell’autovettura Ford Fiesta targata E3189VP in capo all’agente.

2. Avverso tale decisione ricorre in cassazione il Procuratore Generale della Repubblica

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dell’auto
Ford Fiesta tg. EB 189 VP, sanzione amministrativa accessoria che applica..

Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2015

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