Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48429 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48429 Anno 2013
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPECE FABIO N. IL 23/11/1973
avverso la sentenza n. 8246/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott..,e6.(144:444- 5tai:PA
che ha concluso per A ‘ 14_,A,,,„ ;15.a.,2,:t.:. ear
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 21/11/2013

La Corte;
letto il ricorso;
ritenuto che lo stesso non può ritenersi manifestamente infondato, almeno in relazione alla censura
dell’omesso esame dello specifico motivo di appello sulla ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art.
649 c.p., dedotta dall’appellante con puntuale riferimento ad una fonte dichiarativa;
ritenuto pertanto che è aperta la strada alla rilevazione della prescrizione, in quanto intervenuta dopo là
sentenza di appello (fatto commesso nell’ottobre del 2002), non sussistendo d’altra parte le condizioni per
una pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 co 2 c.p. a causa dell’approfondimento che sarebbe
comunque necessario in ordine all’effettiva sussistenza, all’epoca dei fatti, di un rapporto di convivenza tra
il ricorrente e il congiunto che aveva subito il furto del ciclomotore oggetto di una delle due imputazioni di
ricettazione, approfondimento precluso proprio dall’intervento della causa estintiva (nel senso che censure
attinenti al difetto di motivazione della sentenza del giudice di merito sotto il profilo della mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità quanto al ritenuto raggiungimento della prova di responsabilità, mai
potrebbero essere dedotte nel giudizio di legittimità per far valere la violazione dell’art. 129 c.p.p., comma
2, c.p.p.„ dal momento che il rinvio al giudice del merito sarebbe incompatibile con l’obbligo di immediata
declaratoria della causa di estinzione cfr. ad es., Cassazione penale, sez. VI , 26 marzo 2007 , n. 22205;
vedi, anche, Cass. pen. Sez. 1^, 30 giugno 1993, n. 8859, Sez. 5^, 2 dicembre 1997 n. 1460, dove la
precisazione che il rinvio sarebbe incompatibile anche con il principio in base al quale la regola di giudizio di
cui all’art. 530 c.p.p., comma 2, – cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche
quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità – è dettata esclusivamente,
per il normale esito del processo sfociante in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell’attività
dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisitosi in atti, non potendo invece
trovare applicazione in presenza di causa estintiva di reato, situazione nella quale l’inizio di prova ovvero la
prova incompleta in ordine alla responsabilità dell’imputato non viene equiparata alla mancanza di prova,
dovendo soccorrere ai fini della prevalenza della formula di proscioglimento nel merito, la diversa regola di
giudizio, per la quale deve “positivamente” (“.. risulta evidente..” art. 129 c.p.p., comma 2) emergere dagli
atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato per quanto contestatogli
ritenuto pertanto che deve essere senz’altro pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in
ma, il 21.11.2013.

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