Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48428 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48428 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA
Nei confronti di :
RIGON ANTONIO N. IL 15.02.1934

Avverso l’ ordinanza del TRIBUNALE DI PADOVA in data 22 gennaio 2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Vito D’Ambrosio che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio della ordinanza impugnata

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale non è stato convalidato l’ arresto in flagranza di
reato di Rigon Antonio.
Va premesso che la p.g. aveva arrestato il Rigon dopo un giorno di ininterrotte indagini per
il reato di cui all’art. 189 commi 1 e 6 C.d.S. Dato conto di ciò, il Tribunale riteneva che

Il ricorrente lamenta l’erronea valutazione degli elementi della quasi flagranza di reato.
Rammenta, in particolare, che il concetto di quasi flagranza ricorre anche ove sia
ravvisabile uno iato temporale tra commissione del fatto ed arresto, a condizione che vi sia
ininterrotta attività di indagine, come appunto si è verificato nel caso che occupa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.
Ha già rilevato questa Suprema Corte che, in tema di convalida dell’ arresto, il giudice deve
compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, al
fine di stabilire, ex post, se l’indagato sia stato privato della libertà personale in presenza
della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., dovendosi escludere che
il controllo del giudice della convalida debba investire i gravi indizi di reità o la
responsabilità per il reato addebitato, tali accertamenti essendo riservati alle successive
fasi processuali (Cass. Sez. 6^, n. 8029/2003; id., Sez. 6^, n. 49124/2003; id., Sez. 6^,
n. 19011/2003; id., Sez. 6^, n. 46473/2003).
In particolare, il controllo sulla legittimità dell’operato della polizia va effettuato sulla base
del criterio di ragionevolezza, ovvero dell’uso ragionevole del potere discrezionale riservato
alla polizia giudiziaria, e solo quando ravvisi un eccesso o un malgoverno di tale
discrezionalità il giudice può negare la convalida, fornendo in proposito adeguata
motivazione (Cass., Sez. 6^, n. 19011/2003; id., Sez. 6^, n. 8029/2003, cit.); senza
sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Cass.,
Sez. 4^, 9.12.2000, Mateas).
L’espressione utilizzata dall’art. 382 c.p.p., (“viene colto nell’atto di commettere il reato”),
ha ancora precisato questa Corte, “sottolinea il carattere percettivo del rapporto esistente
tra l’autore del reato e colui che ne ha cognizione” (Cass., Sez. 2^, 6.7.2007, n. 35458). E
quando la individuazione del reo avviene non a seguito di diretta percezione dei fatti da
parte di chi opera l’ arresto, ma sulla base delle indicazioni della persona offesa o di terze
persone, pur presenti ai fatti, si inserisce un apprezzamento di elementi probatori estranei
alla ratto dell’istituto della quasi -flagranza. In altre parole, lo stato di quasi – flagranza
deve essere escluso quando l’azione che porta all’ arresto trova il suo momento iniziale non

nella fattispecie non ricorressero ne’ la flagranza ne’ la quasi flagranza del reato

già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria a seguito di diretta
percezione dei fatti ma a seguito di denuncia della parte offesa” (Sez. 2″, 18.1.2006, n.
7161; principi analoghi sono stati espressi da Cass., Sez. 4″, 5.2.2004, n. 17619; id., Sez.
5^, 21.6.1999, n. 3032; id., Sez. 1^, 11.12.1996, n. 6642).
Tali affermazioni si riferiscono, è bene precisarlo, all’ipotesi in cui la conoscenza dell’illecito
da parte degli inquirenti si sia realizzata solo dopo la commissione del fatto e per il tramite
della persona offesa. Ove, invece, l’intervento degli operanti si verifichi nella contestualità

senza soluzione di continuità, volta alla cattura dei complici, deve certamente inquadrarsi
nel concetto di quasi – flagranza.
Nel caso di specie, il giudice della convalida ha errato nell’applicazione dell’art. 382 c.p.p.,
poiché le circostanze del caso non ostano a ritenere la quasi flagranza del soggetto
ricercato senza soluzione di continuità dopo la commissione dell’illecito. Quel che richiede
infatti l’art. 382 c.p.p. è che non conosca soluzione di continuità l’azione di ricerca
immediatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, purché protratta senza
interruzione (Sez. 1^, n. 23560 del 15/03/2006 – dep. 06/07/2006, P.M. in proc. Dottore,
Rv. 235259).
3. Il

provvedimento

impugnato

deve

essere

pertanto

annullato

senza

rinvio, perché l’ arresto fu legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza perché l’arresto è stato legittimamente
eseguito.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESI ENTE

della esecuzione del reato da parte di uno dei correi, la successiva attività che si dipani

t

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