Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48427 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48427 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Nei confronti di :
CHIRITA PAUL N. IL 21.09.1967

Avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI VENEZIA in data 31 ottobre 2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Antonio Gialanella che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al medesimo GIP per
l’ulteriore corso

Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 31 ottobre 2014 il

GIP presso il Tribunale di Venezia ha applicato a Chirita Paul la pena concordata di
mesi cinque di arresto ed C 2.000,00 di ammenda, pena convertita in lavoro di
pubblica utilità per il reato di cui all’art. 186 commi 2 e 2 bis C.d.S. (guida in stato di
ebbrezza aggravato dall’aver provocato un incidente stradale)

presso la Corte d’Appello di Venezia deducendo:
a) la illegittimità della disposta sostituzione della pena inflitta con il lavoro di
pubblica utilità;
b) la illegittimità della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida dovendosi invece applicare la revoca;
c) La mancata statuizione della sanzione amministrativa accessoria della confisca
dell’autovettura a bordo della quale l’imputato ha commesso il reato.
3. Il Chirita ha depositato memoria difensiva chiedendo che il ricorso fosse dichiarato
inammissibile per tardività

CONSIDERATO IN DIRITTO
A,t’t&A4,0

4. Va preliminarmente osservato che tg~ – contrariamente a quanto dedotto

dall’imputato con la memoria difensiva- è da ritenersi tempestivo decorrendo per il
Procuratore Generale il dies a quo, per il calcolo del termine di quindici giorni per
l’impugnazione, dalla comunicazione della sentenza e non dalla sua pronuncia.
Nella specie detta comunicazione è intervenuta in data 6 novembre 2014 ed il ricorso
è stato proposto il successivo 20 novembre, nei termini.
Il ricorso è fondato.
Quanto al motivo sub a) la questione posta riguarda la possibilità o meno di
procedere alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblico
utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis, allorquando risulti contestata- come nel caso
di specie- l’aggravante prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, aggravante
dell’aver procurato un incidente stradale. Tale ipotesi ricorre nella specie, posto che
dalla stessa formulazione dell’imputazione risulta la contestazione della predetta
circostanza aggravante e che la nozione di incidente stradale (nell’accezione rilevante
nella prospettiva di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis), a seguito dell’elaborazione
interpretativa cui è stata sottoposta ad opera di questa corte di legittimità, è riferibile
a “qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della
circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma
rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli” (Cass., Sez. 4, n.
47276/2012, Rv. 253921)

2. Avverso tale decisione ricorre in cassazione il Procuratore Generale della Repubblica

La questione si pone, come è noto, in ragione della clausola di riserva contenuta
nell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis dello
stesso articolo”. Il punto da affrontare, pertanto, è, se in presenza della aggravante
speciale, sia comunque e sempre precluso procedere alla sostituzione, anche qualora
per effetto della comparazione delle circostanze l’aggravante non sia di fatto stata
considerata.
Va ricordato in premessa che, secondo i principi generali, il giudizio di bilanciamento

quantum della pena inflitta, nel senso che le circostanze soccombenti o equivalenti
continuano a produrre gli effetti previsti dalla legge, dal momento che anche il
giudizio di soccombenza non fa venire meno la sussistenza in concreto della
circostanza subvalente ma semplicemente la paralizza e la rende non applicata
“quoad poenam”. Non si è in presenza, infatti, di una di quelle ipotesi che si
discostano dalla regola generale succitata, in cui già la formulazione normativa
appare indiziante della volontà del legislatore di ricollegare l’effetto della circostanza
al fatto che la stessa sia stata concretamente applicata e non meramente ritenuta dal
giudice.
In tal senso è opportuno richiamare il disposto della L. n. 354 del 1975, art. 7 bis e
art. 58 quater, (come sostituito dalla L. n. 251 del 2005), ove è previsto che le
misure alternative alla detenzione non possono essere concesse più di una volta al
condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall’art. 99 c.p.,
comma.
Applicando tali principi al caso in esame e tenuto conto della esplicita dizione
normativa dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, va affermata l’inequivoca volontà
legislativa di ricollegare l’effetto ostativo non già alla “applicazione” della circostanza
aggravante, bensì alla semplice “ricorrenza” della stessa, a prescindere dal fatto che
l’aggravante non incida sul trattamento sanzionatorio (cfr. in termini

Sez. 4, n.

13853 del 04/02/2015, Rv. 263012)
Conseguentemente non poteva essere disposta la sostituzione della pena con il
lavoro di pubblica utilità.
5. Con riferimento al secondo motivo va osservato come l’art. 186 C.d.S., al comma 2
bis, preveda che, ove sia commesso un reato rientrante nell’ipotesi di cui alla lett. c),
“la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”..
Né anche in questo caso rileva il giudizio comparativo tra le circostanze attenuanti
generiche e l’aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, posto a base del
patteggiamento.
Il legislatore, infatti, con la formulazione letterale della disposizione (“la patente di
guida è sempre revocata”), coerente con la ratio di rigore sottesa alla disciplina, ha
inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo e ancorare il regime della

delle circostanze, di per sè, non influisce sugli istituti che non si ricollegano al

sanzione alla sola presenza dell’aggravante richiamata. Ciò che viene in
considerazione ai fini della revoca è il comportamento dell’agente, consistente nel
l’aver posto in essere, in stato di ebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso
e idoneo a determinare una rilevante turbativa nella circolazione stradale. Ne
consegue che, ai fini che qui interessano, alcuna rilevanza può essere attribuita alla
contestuale concessione di circostanze attenuanti, ancorché dichiarate prevalenti,
non valendo il giudizio di comparazione tra circostanze ad elidere la sussistenza dei
profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’aggravante in

argomento ( cfr. Sez. 4, n. 7821 del 06/02/2015, Rv. 262446)
X,
6. Parimenti fondato\ril terzo motivo di gravame: sussiste infatti anche su questo punto
la denunciata violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), ove è stabilito che,
con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti,
anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta
la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, “salvo che il veicolo
stesso appartenga a persona estranea al reato”.
Come noto, la L. 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza
stradale”, ha apportato modifiche alla disciplina della confisca in relazione al reato
contravvenzionale che occupa. In particolare, il legislatore ha eliminato il riferimento
alla fattispecie di cui all’art. 240 c.p., comma 2, già previsto dall’art. 186 C.d.S.,
comma 2, lett. c); in ciò adeguando il dettato normativo al recente intervento della
Corte Costituzionale, che con sentenza 4 giugno 2010 n. 196, aveva dichiarato
l’illegittimità parziale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), proprio in riferimento al
citato rinvio all’art. 240 c.p.. E questa Suprema Corte, nell’interpretare il novellato
testo normativo, ha quindi chiarito: che la confisca prevista dal D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285, art. 186, come modificato dalla L. n. 120 del 2010, ha oggi natura
giuridica di sanzione amministrativa accessoria; e che spetta conseguentemente al
giudice penale “delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale
principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni
amministrative conseguenti alla commissione di un reato” (cfr. Sez. 4, sentenza n.
40523 del 4.11.2010 Rv. 248859; si veda anche Sez. 4, Sentenza n. 15022 del
25.02.2011, Rv. 250229). E, nel caso di specie, il giudice ha omesso di disporre la
confisca del veicolo, in assenza di alcuna giustificazione al riguardo.
7. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti
al Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Venezia per l’ulteriore corso,.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2015

7′,

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