Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48427 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48427 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Crostella Fausto, nato a Ancona il 25/5/1962
avverso la sentenza 13/12/2012 della Corte d’appello di Ancona, Sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Luigi Riello, che ha concluso per l’annullamento limitatatamente ai reati
commessi fino al 2/10/2004 perche estinti per prescrizione con le
conseguenti statuizioni. Rigetto nel resto;
udito per la parte civile Comune di Ancona l’avv. Boldrini Franco che ha
concluso per il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese in favore della parte civile;
udito per l’imputato, l’avv. Davide Toccaceli che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 13/11/2013

1.

Con sentenza in data 13/12/2012, la Corte di appello di Ancona,

confermava la sentenza del Tribunale di Ancona, in data 24/9/2008, che
aveva condannato Crostella Fausto alla pena di anni due, mesi due di
reclusione ed €. 600,00 di multa.

2.

L’imputato era stato tratto a giudizio per rispondere dei

reati

continuati di falso e truffa perchè mediante la produzione di falsi certificati

servizio. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto
d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata
la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa
la pena inflitta.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.
3.1

Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento

agli artt. 313 ter, 640 e 640 bis cod. pen. e vizio della motivazione sul
punto. Al riguardo eccepisce che la condotta del prevenuto non può essere
ricondotta nell’alveo del reato di truffa aggravata per l’inesistenza dei
raggiri, essendo provato lo stato di salute precaria del dipendente e deduce
che il fatto astrattamente avrebbe potuto essere inquadrato nella
fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter cod. pen. Tuttavia esclude che le
somme incassate a titolo di retribuzione possano essere inquadrate nel
concetto di erogazioni da parte dello Stato o di erogazioni pubbliche di cui
all’art. 640 bis cod. pen.
3.2

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della

motivazione in relazione all’omessa dichiarazione di prescrizione,
contestando il calcolo delle sospensioni effettuato dalla Corte d’appello. Al
riguardo eccepisce che i giorni di prescrizione sono 314, applicando la
normativa ante-2005 e 234, applicando la normativa post 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto basato su

argomentazioni manifestamente infondate. Non v’è dubbio che i fatti ascritti
al prevenuto integrino gli estremi della condotta punibile per il reato di

medici traeva in inganno il Comune di Ancona presso il quale prestava

truffa. Correttamente i giudici del merito hanno qualificato come raggiri la
presentazione dei falsi certificati medici con i quali è stato tratto in inganno
l’ente che ha corrisposto al lavoratore il trattamento di malattia non dovuto.

2.

E’ fondato invece il secondo motivo in punto di prescrizione nei limiti

di cui si dirà.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha erroneamente indicato la

Risulta, invece che in primo grado vi sono stati quattro rinvi a richiesta
dell’imputato o del difensore per complessivi gg. 365. Di conseguenza i reati
contestati al prevenuto si prescrivono dopo 8 anni e sei mesi. Pertanto alla
data della sentenza di secondo grado si erano già prescritti i primi sei
episodi contestati. Nelle more del giudizio per cassazione si sono prescritti
tutti i reati commessi entro il 13 maggio 2005.

3.

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata

limitatamente ai fatti commessi entro la data del 13/5/2005 per essere i
relativi reati estinti per prescrizione. Deve essere disposto il rinvio alla Corte
d’appello di Perugia per la rideterminazione della pena per i residui reati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai fatti commessi fino al
13/5/2005 per essere i relativi reati estinti per prescrizione.
Rinvia alla Corte d’Appello di Perugia per la ridrterminazione della pena in
ordine ai residui reati. Rigetta nel resto.
Così deciso, il 13 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il P esidente

sospensione del decorso della prescrizione in anni uno e mesi cinque.

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