Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48426 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48426 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Cisternino Pietro, nato a Mottola il 18/5/1966
avverso la sentenza 5/6/2012 della Corte d’appello di Lecce, Sezione
distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Luigi Riello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udita per la parte civile Consorzio Lotterie Nazionali, l’avv. Elisabetta
Busuito che ha concluso per il rigetto del ricorso con liquidazione delle
spese a favore della parte civile;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 5/6/2012, la Corte di appello di Lecce, Sezione

distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto, in
data 9/12/2009, che aveva condannato Cisternino Pietro alla pena di anni
due di reclusione ed €. 1.200,00 di multa per i reati di falso e truffa, oltre al

1

Data Udienza: 13/11/2013

risarcimento del danno in favore della parte civile Consorzio Lotterie
Nazionali.

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello

e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente

sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:
3.1

nullità della sentenza, in relazione all’art. 640 cod. pen. per difetto

di valida querela, depositata da soggetto privo di procura speciale, nonché
nullità del capo d’imputazione in relazione alla contestazione
dell’aggravante di cui all’art. 640, 2° comma, cod. pen.
3.2

violazione di legge e di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Al riguardo si duole che la condanna sia stata emessa sulla base di meri
indizi, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti
dall’art. 192 cod. proc. pen. In particolare eccepisce l’insussistenza
dell’elemento soggettivo del reato, non essendovi prove che l’agente fosse
a conoscenza della falsità del biglietto della lotteria istantanea;
3.3

mancata motivazione in ordine alla dosimetria della pena, da

ritenersi eccessivamente gravosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità.
2.

In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di

appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano
vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità
logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità
della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a
quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella
ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass.

inflitta.

Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco;
Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073,
Baldini). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non
possano giustificare l’annullamento minime incongruenze argomentative o
l’omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte,
avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi
non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non

diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della
motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati elementi
probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata
estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a
confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione
globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano
realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la
compattezza logica dell’impianto argomentativo, dovendo intendersi, in
quest’ultimo caso, implicitamente confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del
23/3/2000 (ud. 15/2/2000), Rv. 215722, Re Carlo; Sez. 5, Sentenza n. 3980 del
15/10/2003 (Ud. 23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi; Sez. 5, Sentenza n. 7572 del
11/6/1999 (ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). Le posizioni della
giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica
causa di annullamento la motivazione incompleta ne’ quella implicita quando
l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca
diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che
questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da
giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti
della valutazione delle prove.
In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado
recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente
limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso
probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in
modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare
quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva
nella sentenza del primo giudice.

3.

In particolare la sentenza appellata ha preso in considerazione l’eccezione

di improcedibilità per difetto di regolare presentazione della querela e l’ha

3

risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una

respinta con motivazione congrua, evidenziando che la querela è stata
ritualmente depositata dalla dott.ssa Alessia Cristiana Spagnuolo, soggetto
delegato dal querelante, dr. Maurizio Santacroce, Direttore pro tempore del
Consorzio Lotterie Nazionali. Del resto la questione è irrilevante dal momento
che il reato contestato è procedibile d’ufficio, avendo la Corte correttamente
riconosciuto che nella fattispecie ricorre la circostanza aggravante di cui al
secondo comma dell’art. 640 cod. pen. in quanto il servizio delle lotteria è

parte degli introiti.

4.

Anche in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo la Corte

territoriale ha confutato le analoghe censure sollevate con l’appello con
motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, come tale incensurabile
in questa sede.

5.

Ugualmente inammissibili sono le censure in merito al trattamento

sanzionatorio in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti
eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo
motivazionale di cui all’art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi
espressioni come “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero
si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 33773 del 29/05/2007 Ud. (dep. 03/09/2007 ) Rv. 237402). E’
stato, poi, ulteriormente precisato che la specifica e dettagliata motivazione
in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o
aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere
sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le
espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”,
come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36245 del 26/06/2009 Ud. (dep. 18/09/2009)
Rv. 245596). Nel caso di specie la pena inflitta è al di sotto della misura
media di quella edittale. In ogni caso, la Corte ha specificamente motivato
sia sul rigetto delle generiche, sia sulla dosimetria della pena, mettendo in
evidenza la pericolosità sociale dell’imputato, a cagione dei suoi numerosi
precedenti penali, fra i quali spicca una condanna per il reato di cui all’art.
416 bis cod. pen. Pertanto nessuna censura può essere mossa, sotto questo

4

esercitato dal concessionario per conto dello Stato, al quale è destinata gran

profilo alla sentenza impugnata.
6.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.

nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte
civile, Consorzio Lotterie Nazionali, che si liquidano in C.2.000,00 oltre
accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende,
nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile, Consorzio Lotterie
Nazionali, delle spese del grado che si liquidano in complessivi €.2.000,00
oltre IVA e Cpa
Così deciso, il 13 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il (il-

ente

186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00),

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