Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48424 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48424 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GIOIA ANNA N. IL 29/12/1955
avverso l’ordinanza n. 74/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
23/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
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Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. In data 21 novembre 2004 Di Gioia Anna veniva arrestata per i reati di
sequestro di persona, violenza privata e lesioni personali, contestati come
commessi ai danni di Balducci Aldo, paziente ricoverato presso il reparto
ortofrenico della Casa Divina Provvidenza, ove la Di Gioia svolgeva mansioni
ausiliarie.

dell’udienza di convalida (nella quale rendeva dichiarazioni ed esito della quale
l’arresto veniva convalidato) la Di Gioia veniva rimessa in libertà dal Gip.

3. Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 3/2009, emessa in data 8 gennaio
2009 e divenuta irrevocabile in data 26 maggio 2009, ad esito di istruzione
dibattimentale, ha assolto la Di Gioia dai reati ad essa ascritti (non per
insussistenza del fatto, ma) per non essere stata raggiunta una prova affidabile
sulla colpevolezza della stessa in ordine allo stato di limitazione della libertà
personale, precedentemente imposto al paziente Balducci Aldo.

4. In data 24 maggio 2010, attraverso Difensore, la Di Gioia proponeva
domanda diretta ad ottenere la riparazione per il periodo di detenzione sofferto
nell’ambito del procedimento n. 7590/2004; e precisamente il riconoscimento
della complessiva somma di euro 19.561,21 o la diversa somma ritenuta di
giustizia, oltre ad interessi, spese e competenze della procedura.

5. La Corte di appello di Bari, seconda sezione penale, con ordinanza 23
ottobre 2014 respingeva la richiesta presentata nell’interesse di Di Gioia Anna.

6. Avverso l’ordinanza della Corte territoriale proponeva ricorso, sempre a
mezzo di difensore, la Di Gioia eccependo il difetto di motivazione e comunque
l’erronea applicazione di norme giuridiche ed allegando alcuni atti processuali
(tra i quali copia del verbale di arresto e copia dell’ordinanza di scarcerazione).
La ricorrente lamentava il fatto che nella gravata ordinanza manca la
motivazione sull’effettivo contributo che la stessa avrebbe reso rispetto al
verificarsi della condotta delittuosa contestata, tale da integrare gli estremi del
dolo o della colpa grave; e che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare
(più che il fotogramma apparso ai Carabinieri di Bisceglie al momento
dell’ingresso nel reparto ortofrenico) l’effettiva condotta tenuta dalla Di Gioia,

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2. Due giorni dopo, e precisamente in data 23 novembre 2004, ad esito

che era una mera ausiliaria e che si è da subito dimostrata collaborativa,
fornendo ogni utile circostanza ai CC

7. Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria scritta, chiedeva invece il
rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

8. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva in giudizio

9. La ricorrente, sempre a mezzo del proprio Difensore, faceva pervenire
in data 10 novembre 2015 memoria difensiva, nella quale sottolineava la
carenza motivazionale dell’ordinanza impugnata laddove non aveva in alcun
modo indicato ed individuato autonomamente in che cosa sia consistita la colpa
lieve della Di Gioia. In particolare, nella memoria, si rilevava che la Di Gioia,
come d’altronde gli altri soggetti arrestati, tutti poi assolti, era ignara della folle
condotta della collega Sette Pasqua che aveva legato segretamente il paziente
Balducci (affetto da disturbi psichici gravissimi). Si lamentava che nella
ordinanza impugnata non era stato indicato il contributo reso dall’istante tale da
ingenerare gli estremi della colpa grave, ostativi al riconoscimento del diritto
all’equa riparazione. La motivazione sarebbe stata carente anche in punto di
effettiva induzione in errore come condizione necessaria per l’emissione ed il
mantenimento dell’ordinanza cautelare. In definitiva la ricorrente si lamentava
che il Giudice della riparazione abbia fondato il suo convincimento su un semplice
fotogramma apparso ai Carabinieri di Bisceglie, al momento dell’ingresso in
reparto, piuttosto che sull’effettiva condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è fondato e pertanto non può essere accolto.

2.Preliminarmente giova ricordare che le Sezioni Unite, con sentenza n.
34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263, hanno avuto modo di statuire
che: “In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito,
per valutare se colui che la ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con
dolo o colpa grave, deve, in modo autonomo e completo, apprezzare tutti gli
elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza,
da parte di quest’ultimo, di un comportamento, che riveli eclatante o
macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti,
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rilevando l’infondatezza manifesta nel merito del ricorso avversario.

fornendo adeguata e congrua motivazione del convincimento conseguito, che è
incensurabile in sede di legittimità, quando presenti i suddetti caratteri.
Nell’eseguire tale accertamento il giudice deve fondare la deliberazione
conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la
condotta tenuta dal richiedente sia prima sia dopo la perdita della libertà
personale, a prescindere dalla conoscenza da parte di quest’ultimo dell’inizio
dell’attività d’indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se detta
condotta abbia integrato estremi di reato ma soltanto se sia stata il presupposto,

falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla
detenzione con rapporto di causa ad effetto”.
E questa Sezione ha da tempo avuto modo di precisare che: “Il Giudice basandosi su fatti concreti – deve valutare non se la condotta integri il reato, ma
“solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di
errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come
illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto”. Gli
elementi di vantazione, quindi, non devono essere diversi, mentre è differente
l’oggetto di verifica: non più la responsabilità dell’imputato (ragion per cui una
sua eventuale assoluzione può non avere alcun rilievo) ma se la sua condotta seppur in presenza dell’errore altrui – sia stato presupposto della falsa apparenza
di integrazione dell’illecito penale, e sia legata in rapporto di causa-effetto con la
detenzione” (Sez. 4, sent. n. 2895 del 13/02/2005, 2006,Mazzei, Rv. 232884).
Ed è stato altresì chiarito che “il sindacato del giudice di legittimità
sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta
detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il
giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del
beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito,
che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la
valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa o sull’esistenza del dolo (Sez. 4,
sent. n. 15143 del 19/02/2003, Macrì, Rv. 224576).

3. Occorre in questa sede ribadirsi che il giudizio penale ed il giudizio per
l’equa riparazione sono tra di loro autonomi ed impegnano piani di indagine
diversi (quello della sentenza assolutoria di merito, nel quale il giudice penale
deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato e la sua
riconducibilità all’imputato; e quello della riconsiderazione delle vicende
processuali al fine del riconoscimento del diritto all’equa riparazione, nel quale il
giudice, ponendosi in una prospettiva ex ante, deve indicare gli elementi della
condotta che hanno dato origine all’apparenza di illecito penale, ponendosi come
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che abbia ingenerato, pur se in presenza di errore dell’autorità procedente, la

causa o come concausa della detenzione) e che possono portare a conclusioni del
tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria)
sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (sottoposto nei due
giudizi ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione
differenti). In particolare, è consentita al giudice della riparazione la
rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita
dall’assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una
macroscopica negligenza od imprudenza dell’imputato, l’adozione della misura,

probatorio, va osservato che la procedura riparatoria presenta connotazioni di
natura civilistica.

4. Tanto premesso e ribadito, nel caso di specie, non si ravvisano i vizi
denunciati dagcorrente.
L’ordinanza impugnata, invero, si colloca coerentemente e puntualmente
nell’alveo del richiamato quadro interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di
legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento
dell’indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento
all’ipotesi di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte territoriale, quale giudice della riparazione – dopo aver
richiamato la sentenza assolutoria, nella quale viene descritta la scena che si
presentò al personale di pg operante all’atto dell’accesso presso il presso il
reparto ortofrenico maschile della Casa della Divina Provvidenza (la Di Gioia ed
altri due coimputati seduti uno accanto all’altro intenti a guardare la televisione,
mentre a pochi metri di distanza vi era un paziente che dormiva a terra in una
pozza di urina e poco più avanti il Balducci, seduto per terra, a torso nudo, con
una fascia all’altezza del bacino e con le spalle verso un vicino termosifone,
posizionato proprio di fronte alla Di Gioia e agli altri due operatori, che pure
furono arrestati in quel frangente) – ha motivato il rigetto affermando che la
condotta tenuta dall’imputata (così come percepita dai militi) si era comunque
posta (anche in concorso con l’altrui errore) come fattore condizionante rispetto
alla produzione dell’evento detenzione.
D’altra parte, la Sig.ra Di Gioia in sede di spontanee dichiarazioni – che
sono state rese in data 21 novembre 2004, ad ore 20.40, ed il cui verbale era
stato richiamato nella domanda di riparazione – dopo aver premesso che nel
pomeriggio era stata impegnata con il capo sala e con il medico di guardia a
suturare un paziente che si era fatto male, ha aggiunto che, terminato detto
servizio, il dottore era andato via, mentre lei ed il capo sala avevano riordinato le
attrezzature e gli ambienti. Quindi, lei era andata a lavarsi; e, una volta uscita
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traendo in inganno il giudice. Inoltre, quanto alla utilizzabilità del materiale

dal bagno, si era seduta in una stanza (chiamata soggiorno) per guardare i
pazienti. Proprio in quel momento erano sopraggiunti i Carabinieri. Ha quindi
ricostruito il contenuto del dialogo intercorso con i militi. Uno di essi, dopo averle
chiesto informazioni circa il paziente X., le aveva chiesto se vi era qualche
paziente contenuto e lei aveva risposto di no, ma proprio in quel momento il
Carabiniere si era avvicinato al paziente Balducci ed aveva notato che lo steso
era legato al termosifone con un laccio, forse un lenzuolo strappato. Lei, a tale
scoperta, si era sentita frastornata perché aveva appena detto che nessuno era

A fronte della situazione fotografata dal personale di pg all’atto
dell’accesso nell’istituto, le dichiarazioni non chiarificatrici tenute
nell’immediatezza dalla Di Gioia sono stato fattore condizionante l’evento arresto
e sono oggi ostative al riconoscimento dell’invocato indennizzo. In altri termini,
la Di Gioia, tenendo il suddetto comportamento, ha ingenerato (o quanto meno
concorso nell’ingenerare) nel personale di pg il convincimento che lei fosse
consapevole della situazione che si è presentata ai militi in occasione del loro
accesso.
L’iter argomentativo seguito dalla Corte d’Appello resiste, allora, alle
censure dedotte con il ricorso in esame, atteso che il giudice della riparazione ha
effettuato del tutto correttamente la autonoma valutazione del comportamento
posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione “ex ante”, cioè a dire in
riferimento agli elementi conosciuti dall’autorità di pg operante al momento
dell’arresto e sino al momento della remissione in libertà; ed ha ritenuto che tale
comportamento, qualificato da eclatante e macroscopica imprudenza, avesse
ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale ancorché in presenza di un errore da parte dell’autorità di pg procedente – così
da dare luogo all’arresto con rapporto di causa ad effetto ed escludere il diritto
del ricorrente alla riparazione.

5.- Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e che la ricorrente
deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
Nonostante il rigetto del ricorso, le spese sostenute dal Ministero vanno
interamente compensate, apparendo la memoria dell’Avvocatura caratterizzata
da argomentazioni generiche e comunque meramente enunciative di principi di
diritto.

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contenuto, mentre per l’appunto c’era il paziente Balducci legato al termosifone.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Spese tra le parti compensate.

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