Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48424 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48424 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Fontana Davide Ciro, nato a Palermo il 6/3/1967
avverso la sentenza 23/11/2012 della Corte d’appello di Palermo, III
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Luigi Riello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Francesco Corvasce del foro di Roma, nella
qualità di sostituto processuale degli avv.ti Pietro Siragusa e Panepinto
Roberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 23/11/2012, la Corte di appello di Palermo, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in data 13/7/2011,
riqualificato il fatto ascritto al capo a) come tentativo di violenza privata e
riconosciuta la continuazione con il reato di danneggiamento di cui al capo

1

Data Udienza: 13/11/2013

b), rideterminava in mesi otto di reclusione la pena inflitta a Fontana Davide
Ciro.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato con due separati

atti per mezzo dei suoi difensori di fiducia.
4.

Con l’atto a firma dell’avv. Siragusa, la difesa solleva tre motivi di

4.1

Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla

mancata assoluzione dell’imputato da tutti i reati a lui ascritti. Al riguardo si
duole che i giudici del merito siano pervenuti ad una pronunzia di condanna
fondata esclusivamente sulle dichiarazioni interessate della persona offesa
costituita parte civile, senza effettuare il doveroso riscontro di credibilità
oggettiva e soggettiva del dichiarante e senza tener conto del fatto che le
circostanze indicate dalla persona offesa risultavano smentite dai propri
testi indicati. In particolare il teste Saverino Antonio, escusso all’udienza
del 2/2/2011 aveva riferito di aver chiesto a Macchiarella Gioacchino se
fosse interessato a vendere il fondo su incarico di un soggetto diverso
dall’imputato.
4.2

Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione con

riferimento alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte
civile.
4.3

Con il terzo motivo si duole della mancata concessione delle

attenuanti generiche.
5.

Nel ricorso a firma dell’avv. Panepinto la difesa dell’imputato solleva

quattro motivi di gravame.
5.1

Con il primo motivo deduce la nullità del procedimento svoltosi in

grado d’appello e della sentenza per la mancata notifica dell’avviso
dell’udienza all’avv. Panepinto co-difensore dell’imputato, rimasto
contumace.
5.2

Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla

mancata assoluzione dell’imputato da tutti i reati a lui ascritti, sviluppando
argomenti analoghi a quelli del ricorso Siragusa;
5.3

Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione con riferimento

alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
5.4

Con il quarto motivo si duole della mancata concessione delle
2

gravame.

attenuanti generiche.

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Preliminarmente va rilevato che non può trovare accoglimento

l’eccezione di nullità del giudizio d’appello per mancato avviso al codifensore
dell’imputato, avv. Panepinto. Sulla questione sollevata, essendosi verificato
un contrasto di giurisprudenza, sono intervenute le Sezioni Unite di questa
Corte, che hanno statuito che la nullità a regime intermedio, derivante
dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, è
sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell’altro
difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente. (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 39060 del 16/07/2009 Ud. (dep. 08/10/2009 ) Rv. 244187).

3.

In motivazione la Corte ha precisato che è onere del difensore

presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia
regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato
anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata
comparizione, eventualmente interpellando il giudice. Nel caso di specie il
codifensore nulla ha avuto da eccepire, con la conseguenza che la nullità
deve ritenersi sanata, ex art. 183 cod. proc. pen.

4.

Per quanto riguarda i motivi con i quali si contesta il vizio di

motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per i reati a
lui ascritti, occorre rilevare che le osservazioni del ricorrente non scalfiscono
l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta
illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente
denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento della responsabilità,
considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità,
risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa
Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

5.

In particolare per quanto riguarda le censure di contraddittorietà fra

le dichiarazioni di Macchiarella Gioacchino e la deposizione del teste

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

Saverino Francesco, la Corte territoriale ha respinto le analoghe doglianze
dedotte con i motivi d’appello, osservando che:

«quest’ultimo, sentito

all’udienza del 2/2/2011, ha confermato di avere contattato il Macchiare/la
su incarico del Fontana per chiedergli di vendergli il fondo; lui ne aveva
parlato al professore Gino (Macchiarella Gioacchino) e quest’ultimo dopo
qualche tempo gli aveva risposto che loro non erano intenzionati a vendere.
La difesa ha ritenuto che la dichiarazione del Saverino non costituiva una

dell’interesse del Fontana di acquistare il terreno, ma dell’interesse “di un
tale avente un deposito di cemento vicino al Fontana”».
Quindi la Corte osserva che che tale assunto difensivo è del tutto infondato
in quanto: «gli elementi forniti dal Saverino consentono di affermare,
senza ombra di dubbio, che era stato il Fontana il soggetto a chiedergli di
informarsi con il Macchiare/la sulle intenzioni di quest’ultimo di vendere il
terreno. Non può attribuirsi invero alcun rilievo al fatto che il Fontana
avesse fatto riferimento ad un terzo soggetto non identificato.»

6.

In realtà l’impianto argomentativo della sentenza impugnata, tiene

conto dei principali argomenti sollevati dalla difesa con l’appello e li
respinge con motivazione adeguata, che sfugge ad ogni censura.

9.

Per quanto riguarda il motivo con il quale si deduce il vizio di

motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore della
parte civile, le censure non sono ammissibili per aspecificità in quanto la
difesa ricorrente non indica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che
sorreggono tale richiesta (art. 581, lett. C) cod. proc. pen.).

10.

Infine è iinfondato anche l’ulteriore motivo in punto di diniego delle

attenuanti generiche, dal momento che la Corte territoriale ha
specificamente motivato sul punto, richiamando le modalità della condotta
ed il precedente penale a carico dell’imputato, elementi certamente
rilevanti, ex artt. 133 e 162 bis cod. pen. Nè il ricorrente indica elementi o
circostanze di cui la Corte avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della
concessione delle attenuanti generiche.
11.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.
4

conferma delle dichiarazioni della p.o. In quanto il teste non aveva riferito

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, il 13 novembre 2013

Il re idente

Il Consigliere estensore

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