Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48423 del 18/11/2015


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 48423 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

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sul ricorso proposto da:

CASTO PALMIRO ALESSANDRO N. IL 02/05/1980
avverso il decreto n. 163/2014 TRIBUNALE di MATERA, del
26/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette/sen e le conclusioni del PG Dott. Szt,_c2,,I,_0 ro_Lgr,f
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Uditi difensor Avv.;

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QAAA-k,<_,,/SA <1..4-., j2 2 Data Udienza: 18/11/2015 i RITENUTO IN FATTO 1.Casto Palmiro, imputato nell'ambito del procedimento n. 1239/2013 RGNR davanti al Tribunale di Matera, in data 23 aprile 2014 presentava istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato relativamente al suddetto procedimento. 2.11 Tribunale penale di Matera con provvedimento 6 giugno 2014 concedeva dal Comando della locale Guardia di Finanza, con provvedimento 26.11.2014 disponeva d'ufficio la revoca del beneficio stesso con efficacia retroattiva. 3.Avverso il provvedimento di revoca proponeva ricorso l'imputato, che articolava due motivi di doglianza: con il primo il ricorrente si doleva del fatto che il Tribunale di Matera, nel revocare il già concesso beneficio, avrebbe esercitato una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi; mentre con il secondo lamentava la manifesta illegittimità dell'impugnato provvedimento per insussistenza dei minimali presupposti normativi finalizzati alla pretesa adozione del decreto di revoca del beneficio. 4.11 Procuratore generale con requisitoria scritta chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nella parte terza prevede e disciplina il patrocinio a spese dello Stato. In particolare, a norma dell'art. 112 comma 1 T. U. il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione : a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione; c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare; d) su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se il beneficio richiesto; ma successivamente, in esito ad accertamento effettuato risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. 2. Le Sezioni Unite con sentenza n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228666, hanno avuto modo di precisare che la vigente disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato, da un lato, riconosce al giudice il potere di revocare d'ufficio il provvedimento di ammissione al beneficio nei casi e sulla base di presupposti precisamente indicati; e, dall'altro, demanda specificamente che deve essere puntualmente messo a conoscenza delle istanze di ammissione evase (art. 98 T.U.), assumendo anche, negli eventuali sviluppi del relativo iter procedinnentale, la veste formale di parte (art. 99 T.U.) - la generale facoltà di verificare, in ogni momento (col limite del quinquennio dalla definizione del processo) successivo all'adozione del provvedimento ammissivo, le condizioni di reddito (pregresse o sopravvenute) dell'interessato, col correlativo potere-dovere di chiedere (ricorrendone i presupposti) la revoca del beneficio. La scelta legislativa (di indicare specificamente i casi di revocabilità d'ufficio da parte del giudice, e di attribuire il generale potere di instare in ogni tempo per la revoca, in caso di provata mancanza delle condizioni reddituali, all'Ufficio finanziario) - hanno osservato le Sezioni Unite - impone di escludere, nel vigente sistema, la sussistenza in capo al giudice di un generale potere di revocare d'ufficio il provvedimento di ammissione al patrocinio e, in particolare, di disporre tale revoca, sul presupposto della provata mancanza delle prescritte condizioni di reddito, in assenza della richiesta dell'Ufficio finanziario. Quanto poi alla questione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento del giudice che abbia di fatto revocato d'ufficio il provvedimento annmissivo fuori delle condizioni previste, le Sezioni Unite, dopo aver ricostruito il sistema impugnatorio nei confronti dei provvedimenti di revoca del beneficio nell'ambito del nuovo assetto normativo risultante dal T.U. 115/2002, sono addivenute alla conclusione ermeneutica, secondo cui anche per i provvedimenti di revoca (fatta eccezione per quello, separatamente regolato, emesso su richiesta dell'ufficio finanziario) vale il sistema di rimedi previsto (dall'art. 99) per l'originario provvedimento reiettivo. In definitiva, avverso il provvedimento di revoca "ex officio" del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è ammesso il ricorso per cassazione - mezzo, invece, esperibile quando la revoca sia avvenuta a seguito della richiesta dell'ufficio finanziario - ma esclusivamente reclamo al presidente dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca. 3 all'Ufficio finanziario (abilitato ad avvalersi all'uopo della Guardia di finanza) - 4. Ne consegue che il proposto ricorso deve essere qualificato come impugnazione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Matera per quanto di competenza. P. Q. M. Qualificato il ricorso come impugnazione ex art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Matera. Romg n mbre 2015

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