Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48422 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48422 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
CANALE ANTONIO N. IL 15/03/1955
avverso la sentenza n. 7843/2009 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
28/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. EUGENIA SERRAO ;
11M/sentite le conclusioni del PG Dott.
Sante Spinaci, che concluso per l’annullamento con restituzione de gli
atti ;

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Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, richiesto
della emissione di decreto penale di condanna, con sentenza del 28/05/2015, ha
dichiarato non doversi procedere ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. per
prescrizione del reato nei confronti di Canale Antonio, imputato del reato di cui
agli artt.624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. per essersi impossessato di un
quantitativo di energia elettrica pari a kwh 7.597 manomettendo i sigilli

2. Ricorre per la cassazione di tale provvedimento il Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, deducendo
inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett.b) cod.proc.pen. per avere il giudice di primo grado erroneamente
dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione,
evidentemente non considerando che, trattandosi di furto pluriaggravato, il
termine minimo di prescrizione da prendere in considerazione era pari a dieci
anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2.

Va rammentato, preliminarmente, che correttamente il Procuratore

ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione, che è l’unico mezzo
d’impugnazione esperibile avverso la sentenza di proscioglimento, emessa dal
giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di
condanna (Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248378).

3. Sussiste, con tutta evidenza, la violazione di legge lamentata dal
Procuratore ricorrente, in quanto il Giudice per le indagini preliminari di Latina ha
ritenuto di dichiarare non doversi procedere nei confronti di Canale Antonio in
relazione a quella che è un’ipotesi delittuosa punita, a norma dell’art.625,
secondo comma, cod. pen., con la pena detentiva della reclusione fino a dieci
anni, oltre alla pena pecuniaria della multa, per fatti commessi in Latina fino al
12 marzo 2009 in relazione ai quali, all’atto della pronuncia (28/05/2015) e
anche alla data odierna, non risulta ancora decorso nemmeno il termine minimo
di prescrizione.

posteriori del contatore dell’Enel, in Latina dal 3 giugno 2008 al 12 marzo 2009.

4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, ordinandosi la
restituzione degli atti al Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettere gli atti al
Tribunale di Latina per l’ulteriore corso.

Così deciso il 17/11/2015

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