Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48421 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48421 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
GURIYANOVA LIUDMILA N. IL 10/02/1972
avverso la sentenza n. 324/2014 TRIBUNALE di LANCIANO, del
30/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/mffttible conclusioni del PG Dott.
Eduardo Scardaccione che, nella requisitoria scritta, ha chiesto che la
Suprema Corte accolga il ricorso annullando con rinvio la sentenza
impugnata limitatamente alla confisca dell’automezzo ed alla
sospensione o revoca della patente di guida;

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza in data 30/09/2014, resa ai sensi
dell’art. 444 cod.proc.pen., ha applicato la pena concordata dalle parti nei
confronti di Guriyanova Liudmila, chiamata a rispondere del reato di cui
all’art.186, commi 1 e 7,

e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 con

l’aggravante specifica di cui al medesimo art.186, comma

2-bis,

per aver

provocato un incidente stradale. Il giudicante ha sostituito la pena con il lavoro
9-bis, cod. strada, ed ha

applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per la durata di mesi sei.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza,
denunciando la violazione di legge. La parte osserva che il giudice ha disposto la
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nonostante la sussistenza
della condizione ostativa data dalla aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis,
cod. strada. L’esponente osserva che, erroneamente, il giudice ha omesso di
pronunciarsi sull’applicazione della confisca del veicolo quale sanzione
amministrativa accessoria e obbligatoria, senza peraltro verificare l’eventuale
appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, ed ha applicato la
sanzione della sospensione della patente di guida in luogo della revoca della
stessa.

3.

Il Procuratore Generale in sede, in persona del dott. Eduardo

Scardaccione, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte accolga il
ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca
dell’automezzo ed alla sospensione o revoca della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il tema di diritto dedotto con il ricorso in esame è
stato esaminato in recenti decisioni della Corte regolatrice, con diversi approdi di
ordine interpretativo, tanto da sollecitare questa Sezione ad emettere ordinanza
di rimessione della questione all’esame delle Sezioni Unite (Sez.4, ord. n.15757
del 9/04/2015, Zucconi, n.m.). Il principio di diritto al quale si è conformato il
giudice procedente muove dalla non configurabilità della circostanza aggravante
di aver provocato un incidente stradale, di cui all’art.186, comma

2

2-bis, cod.

di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma

,

strada, rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica
dello stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada.

2. Il tema concernente l’astratta configurabilità, o meno, della circostanza
aggravante di aver provocato un incidente stradale ,
prevista dall’art.186, comma 2-bis, cod. strada, in riferimento alla autonoma
fattispecie criminosa del rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello
stato di ebbrezza, prevista dall’art. 186, comma 7, cod. strada è stato, dunque,

Sezioni Unite (Informazione provvisoria n.21 del 29/10/2015).

3. Il Collegio sottolinea, in coerenza con tale indirizzo, che l’aggravante di
cui si tratta deve ritenersi ontologicamente incompatibile rispetto alla specifica
fattispecie di reato prevista dall’art. 186, comma 7, cod. strada per il caso in cui
il conducente rifiuti di sottoporsi al

test strumentale (Sez. 4, n. 51731 del

10/07/2014, Crisopulli, Rv. 261568; Sez. 4, n. 22687 del 09/05/2014, Caldarelli,
Rv. 259242), tanto più che il dato di ordine testuale evidenzia la diversità
strutturale tra l’azione di condurre un veicolo , che integra
l’elemento specializzante richiesto dalla circostanza aggravante, e quella
di rifiutarsi . In riferimento al reato
di rifiuto, di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, in altre parole, non
è configurabile la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale,
conducendo un veicolo , poiché manca il dato fattuale
necessario perché possa sussistere l’elemento circostanziale richiesto dal comma

2-bis, cioè a dire l’accertamento dello , in cui versa il
conducente del veicolo nel momento in cui provoca un incidente stradale.

4.

Deve ritenersi, conseguentemente, infondata la dedotta violazione di

legge, sia con riguardo alla sussistenza della condizione ostativa alla sostituzione
della pena applicata con il lavoro di pubblica utilità, sia con riguardo alla
necessità di applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida, trattandosi di conseguenze legate alla possibilità di sussumere
il fatto nella fattispecie aggravata ai sensi dell’art.186, comma 2-bis, cod. strada.
Va, inoltre, considerato che la misura della confisca del veicolo è prevista
dall’art.186, comma 7, cod. strada quale conseguenza dell’accertamento del
reato in esame nella sua ipotesi non circostanziata, a condizione però che il
veicolo non appartenga a persona estranea al reato. In tale ultima ipotesi, va
escluso che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida debba essere raddoppiata (Sez. 4, n. 15184 del 24/03/2015,
3

recentemente, risolto in senso negativo con pronuncia della Corte Suprema a

Vaglia, Rv. 263277). Ma anche sotto tale profilo il ricorso è, ugualmente,
infondato in quanto il giudice di merito ha correttamente omesso di disporre la
confisca, non risultando che il veicolo appartenga all’imputata.

5. In base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Così deciso in data 17/11/2015

I Prea

Rigetta il ricorso.

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