Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48419 del 05/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48419 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRASSANO NICOLA N. IL 22/06/1970
avverso l’ordinanza n. 68/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/11/2014
sentita la 1azione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PO,CH4 tiara
lette/se te le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 05/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. – GRASSANO Nicola ricorre avverso ordinanza della Corte di Appello di
Firenze in data 28.11.2014, con la quale è stata rigettata istanza di riparazione
per ingiusta detenzione presentata dallo stesso GRASSANO in riferimento a
ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Pisa emessa in data 26.7.2007 con la quale egli era stato sottoposto a misura
inframuraria, in relazione a reato p. e p. dall’art. 73 D.P.R. 309/1990, nell’ambito

Tribunale di Pisa. Il GRASSANO, in relazione ai fatti oggetto di cautela, è stato
assolto in secondo grado dalla Corte di Appello di Firenze, con sentenza
5.11.2012, con la formula “perché il fatto non sussiste” (ex art. 530 comma 2
c.p.p.).
Nell’ordinanza oggetto del ricorso si legge che il GRASSANO, durante le
indagini, era stato fermato alla guida di un’autovettura a bordo della quale, sotto
il sedile anteriore destro, era occultato in quantitativo di circa un chilo e mezzo di
stupefacente del tipo cocaina, suddiviso in tre panetti; in seguito a tale
evenienza -che beninteso non forma oggetto dell’ordinanza cautelare contestata,
ma in relazione alla quale l’odierno ricorrente è stato separatamente giudicato e
condannato- assumeva rilievo altra e precedente condotta (di occultamento di
stupefacente in un bosco sito in località Filettole) attribuita allo stesso
GRASSANO sulla base di conversazioni fra presenti riportate per estratto
nell’ordinanza. In seguito all’atteggiamento collaborativo tenuto dal GRASSANO,
l’ordinanza cautelare applicativa della misura inframuraria veniva riformata in
data 15.4.2008 dal Tribunale del Riesame di Firenze, che sostituiva detta misura
con quella degli arresti domiciliari.
1.1. – A motivo del ricorso, il GRASSANO evidenzia che la Corte di Appello,
nell’impugnata ordinanza, ha erroneamente ritenuto che lo stesso, con il proprio
comportamento colposo, abbia concorso ad accreditare l’accusa nel
procedimento a quo, collaborando ad attività illecite; e si duole che la Corte
territoriale non abbia viceversa svolto un approfondito esame logico giuridico
delle risultanze probatorie emerse nel procedimento di primo e di secondo grado,
le quali hanno poi condotto alla pronuncia assolutoria nei confronti dell’odierno
ricorrente, contestando altresì l’assenza di argomenti per sostenere la presenza
dell’elemento psicologico nel prevenuto, tale da fondare una qualsivoglia forma
di concorso.
1.2. – L’Avvocatura Generale dello Stato, con proprio atto, ha chiesto la
conferma dell’ordinanza impugnata, sul rilievo che la Corte di merito ha
correttamente e logicamente valutato gli elementi deponenti per il rilievo

del procedimento n. 1446/2007 RGNR – Procura della Repubblica presso il

condizionante e per la macroscopica imprudenza e superficialità della condotta
dello SCHIAVONE, costituenti condizioni ostative al riconoscimento della
riparazione da questi postulata; ed ha concluso sollecitando declaratoria
d’inammissibilità o, in subordine, di infondatezza del ricorso.
1.3. – Nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte conclude per
l’accoglimento dell’istanza e per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata, ritenendo che la Corte di Appello di Firenze si sia limitata a rivalutare
il quadro probatorio in base al quale il GRASSANO fu assolto, anziché valutare se

meno ai fini dell’applicazione della misura, oltrechè dovute a dolo o colpa grave
dello stesso GRASSANO.

Considerato in diritto

2. – Il ricorso è inammissibile.
2.1. – È ius receptum che il ricorso per cassazione contro la decisione della
Corte d’appello resa nel procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione
deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo
speciale della Corte di cassazione, e non può essere sottoscritto personalmente
dall’interessato, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall’interessato,
quand’anche autenticata da difensore iscritto nel predetto albo (si veda ex multis
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41636 del 03/11/2010, Rv. 248449; Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 13197 del 22/02/2008, Rv. 239602).
2.2. – Nella specie, il ricorso è stato sottoscritto personalmente dal
GRASSANO, e sulla scorta della citata giurisprudenza di questa Corte non
assume rilievo il fatto che la sottoscrizione del ricorso da parte dello stesso
GRASSANO sia stata autenticata dal suo difensore di fiducia.
2.3. – Va perciò dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una
somma che si ritiene equo determinare in € 500 in favore della Cassa delle
ammende; avuto riguardo al fatto che i motivi dedotti nella sua memoria
dall’Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Ministero
dell’Economia e delle Finanze non fanno menzione della ravvisata causa di
inammissibilità del ricorso, sussistono le condizioni per compensare fra le parti le
spese del giudizio.

P.Q.M.

le circostanze di fatto inerenti alla condotta del ricorrente fossero condizionanti o

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2015

IL PRESI ENTE

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