Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48416 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48416 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
MORETTI LEONARDO N. IL 08/10/1962
avverso il provvedimento n. 278/2011 PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di ORVIETO, del 31/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/09/2013

Camera di Consiglio: 26-9-13

r. g. n. 24454-13 e n.24651-13
OSSERVA

2 .-. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, c.p.p., le richieste di rimessione devono essere notificate a cura
del richiedente alle altre parti entro sette giorni dal loro deposito nella cancelleria del giudice e
l’inosservanza di tale formalità e del relativo termine “è causa di inammissibilità della richiesta”
(art. 46, comma 4, c.p.p.).
3 .-. Le richieste di rimessione in esame vanno, dunque, dichiarate inammissibili perché in atti non
vi è prova della loro avvenuta notificazione “alle altre parti”. A parte il fatto che le richieste stesse
non risultano depositate presso la Cancelleria del Giudice che procede.
Va anche sottolineato che la richiesta di rimessione prevista dall’art. 46 c.p.p. deve individuare e
descrivere con precisione quale sia in concreto la “grave situazione locale” delineata in astratto
dall’art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e perciò
non generici, allusivi o meramente evocativi, i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta
stessa si fonda.
Ciò non si verifica nei casi in esame, atteso che il richiedente ha confusamente fatto cenno
esclusivamente ad asserite imparzialità dei Giudici locali e ha alluso a presunti intenti persecutori,
che, a suo dire, potrebbero animare i magistrati del luogo ai suoi danni, senza far emergere gli
estremi della situazione idonea a giustificare la rimessione del processo.
4 .-. Alla inammissibilità delle richieste consegue la condanna del richiedente al pagamento delle
spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro duemila, non ravvisandosi ragioni per escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili le richieste e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila favore della cassa delle ammende.
Coì deciso il 6-9-13.

1 .-. Moretti Leonardo ha proposto due identiche istanze di rimessione in riferimento ai
procedimento n. 278/11 RGNR pendente a suo carico presso il Tribunale di Orvieto (Giudice
Monteleone), sostenendo che dagli atti si evincerebbe la gravissima situazione locale sintomatica
del sospetto di imparzialità nei suoi confronti, con pregiudizio della libera determinazione delle
persone che partecipano al processo, sicché esisterebbe ai suoi danni una situazione ambientale di
legittima suspicione.
In prossimità della odierna udienza camerale il Moretti ha depositato una “Lettera aperta a tutti i
Giudici-Magistrati Italiani”, con la quale insiste nella sua richiesta.

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