Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48413 del 26/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48413 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAPISARDA GIUSEPPE N. IL 27/01/1988
avverso la sentenza n. 853/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

RAPISARDA Giuseppe ricorre contro la sentenza di patteggiamen-

to specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni due e
mesi quattro di reclusione più la multa per concorso nel reato previsto dall’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione, assumendo di es-

§2.

La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. può for-

mare oggetto di controllo in sede di legittimità in relazione alla mancata applicazione
dell’art. 129 cod.proc.pen. solo se dal testo della stessa sentenza appaia evidente la
sussistenza di una delle condizioni di proscioglimento previste dalla disposizione citata,
mentre le parti non sono legittimate a mettere in discussione mediante il ricorso per
cassazione i fatti su cui si fonda l’accordo (Cass., Sez 1, 14.3.1995, Sinfisi, rv 201160;
Sez. 4, 17.6.2011, Halluli, rv 250902; Sez. 1, 10.1.2007, Brendolin, rv 236622; rv
215071).
Nel caso concreto, il ricorso prospetta una versione del fatto che non trovando riscontro nella fattispecie descritta nel capo d’imputazione e recepita in sentenza, e che non può essere apprezzata dal giudice di legittimità la cui cognizione è circoscritta al controllo della motivazione della sentenza e non può estendersi al meritum
causae.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 settembre 2013.

sere estraneo al fatto incriminato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA