Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48411 del 20/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 48411 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MENICHETTI CARLA

Data Udienza: 20/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBAFIERA STEFANO N. IL 21/01/1973
avverso la sentenza n. 1582/2010 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
04/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

a tol u,22,0L eume

&o-uu ‘`t,CtilkJuo

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

:I ou>oulv). a 5 riz-e-Lq_ 0.-Cx›.”

C,e/V1,t2CA

Iru,t2)
06_,0L,

Considerato in fatto
1. Con sentenza del Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Todi, confermata in
appello il 4.7.2014, Barbafiera Stefano veniva condannato alla pena di giustizia per il
reato di furto aggravato di due telefoni cellulari, sottratti mediante effrazione da
un’autovettura, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti e la
sospensione condizionale della pena.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo come

lett.c) e 179, comma primo, c.p.p. per essere stato citato in appello presso il difensore ai
sensi dell’art.161, quarto comma, c.p.p. senza una previa citazione al domicilio dichiarato
e, come secondo motivo, il vizio di cui all’art.606 lett.c) ed e) c.p.p. essendo la pronuncia
di condanna fondata su dati probatori in parte inutilizzabili e comunque illogica e carente
nella motivazione.
Ritenuto in diritto
3. Il ricorso va respinto.
3.1. Documenta il ricorrente di aver eletto domicilio, in sede di convalida
dell’arresto, in Todi, via Termoli n.3 e che la notifica del decreto di citazione in appello,
prima di essere effettuata al difensore ex art.161, comma quarto, c.p.p., venne tentata
con esito negativo in Piombino, città di nascita.
Di qui la nullità eccepita come primo motivo.
La censura è infondata.
Come è noto le Sezioni Unite hanno affermato in termini generali che in tema di
notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista
dall’art.179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata
omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti
inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la
medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la
violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità
della sanatoria di cui all’art.184 c.p.p. (Sez.Un., 27.10.2004 – 7.1.2005, n.119).
Vi è poi giurisprudenza uniforme dopo tale pronuncia nel senso che in tema di
notificazione all’imputato, l’eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista
dall’art.161, comma quarto, c.p.p. integra un’invalidità a regime intermedio riconducibile
all’art.178, comma primo, lett.c) c.p.p. e deducibile entro i termini indicati dall’art.180
c.p.p., perché comunque idonea a determinare una conoscenza effettiva dell’atto in
ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché è soggetta ai termini di deduzione
di cui all’art.182, comma secondo, c.p.p. (in tal senso, Sez.VI, 30.9.2008, n.37177;
Sez.IV, 19.4.2010, n.15081; Sez.II, 12.5.2010, n.35345; Sez.V, 28.5.2014, n.21875).
La irritualità della notifica, causa di nullità intermedia e non assoluta, avrebbe
dovuto allora essere dedotta nei termini di cui all’art.180 c.p.p. e, in particolare,

primo motivo la nullità dell’intero giudizio di secondo grado per violazione degli artt.178

difensore di fiducia presente alla verifica della regolarità delle citazioni e alla conseguente
dichiarazione di contumacia: risulta dagli atti nel caso di specie che il difensore di fiducia,
Avv. Andrea Chinea, era presente alla udienza dell’11.4.2014 in cui si rilevò la nullità
della notifica ex art.161 c.p.p. perché fuori termine e ne fu disposto il rinnovo, senza
alcuna obiezione su tale modalità della citazione dell’imputato, e che del pari nessun
rilievo venne avanzato alla udienza successiva del 4.7.2014 in cui il difensore di fiducia
assente venne sostituito ai sensi dell’art.97, quarto comma, dal difensore d’ufficio di

4. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della motivazione della sentenza,
che avrebbe da una parte valorizzato elementi di prova inutilizzabili, per di più
travisandoli, e trascurato invece completamente la valutazione di numerosi elementi che
avrebbero dovuto indurre ad una pronuncia di proscioglimento.
4.1. Anche tale censura è infondata.
Il Barbafiera venne arrestato la mattina del 27 maggio 2008 dai Carabinieri, ai
quali era stata segnalata telefonicamente la presenza di un uomo, che si aggirava tra
auto in sosta: l’imputato, che abita in una casa nelle immediate vicinanze del luogo ove
era parcheggiata l’auto della persona offesa, e la cui altezza corrispondeva a quella della
persona segnalata, venne trovato in possesso di uno dei due telefonini oggetto di furto, e
presentava sulla mano tracce di escoriazioni recenti con un lievissimo sanguinamento.
La Corte territoriale, con ragionamento immune da censure, ha ritenuto tale
modesta lesione compatibile con la condotta di effrazione del vetro dell’autovettura
avvenuta poco prima, disattendendo la tesi difensiva di un pregresso infortunio sul
lavoro, proprio in considerazione del lieve sanguinamento ancora in corso, ed ha altresì
evidenziato, a sostegno del giudizio di colpevolezza, come l’abitazione del Barbafiera si
trovasse vicino al luogo teatro dei fatti e come l’imputato non avesse saputo fornire
alcuna spiegazione circa il possesso del telefonino.
Si tratta quindi non già di elementi indiziari incerti e imprecisi, come sostiene il
ricorrente, ma di un quadro probatorio univoco e sufficiente per pervenire alla pronuncia
di condanna.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2015
Il Consi

síik
Ai:,

Carla

stensore
hetti

Il Presi nte
Vincenz Romis

turno.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA