Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48410 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48410 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOURASS YOUSEFF N. IL 09/11/1993
avverso la sentenza n. 2190/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI
u..t.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per Q ‘a,LtA_AA , e.Q,t0c,«2
aut,,v

Udito, per parte civile, l’Avv
Uditi dife r Avv.

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Genova in composizione monocratica, con sentenza
27/05/2014 emessa a seguito di giudizio abbreviato, condannava Bourras
Youssef responsabile alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 73
comma 5 T.U. stup. (illecita detenzione, al fine di farne commercio o comunque
per l’uso di terzi, di grammi 3,8 lordi di eroina, contenuti in 10 confezioni),

2.Avverso la suddetta sentenza proponeva impugnazione l’imputato
chiedendo la esclusione della recidiva e la diminuzione della pena.

3.La Corte di appello di Genova con sentenza 13/11/2014 confermava la
sentenza impugnata condannando l’appellante al pagamento delle spese
processuali.

4. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso personalmente
l’imputato, lamentando erronea applicazione della legge penale con riferimento
agli artt. 133 cod. pen. e 73 comma 5 T.U. Stup.
Il ricorrente deduce che il Giudice di primo grado: in parte motiva, aveva
ritenuto di determinare la pena base in anni uno di reclusione ed euro 2000 di
multa, concedendo le attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata
recidiva, inquadrando il fatto commesso nella fattispecie autonoma di cui all’art.
73 comma 5 T. U. Stup. e riducendo la pena di un terzo in conseguenza della
scelta del rito; ma, in dispositivo, aveva erroneamente riportata quale pena
finale la pena di anni uno di reclusione ed euro 2000 di multa.
Deduce ancora il ricorrente che il quantitativo di eroina rinvenutogli, pari a
grammi 3,8, era un quantitativo lordo, in parte destinato anche a suo uso
personale, con la conseguenza che, anche sotto detto profilo, il fatto non
dovrebbe essere valutato di particolare gravità, tenuto anche conto della sua
giovanissima età (essendo appena ventunenne), delle sue condizioni di salute
(essendo affetto da una grave forma di diabete che comporta la
somministrazione quotidiana di insulina) e della sua condizione di
tossicodipendente.

2

accertata in Rapallo il 20 maggio 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2.11 Tribunale di Genova, quale Giudice di merito di primo grado, nella
sentenza 27 maggio 2014, dopo aver ritenuto la penale responsabilità
dell’imputato in relazione al reato ascrittogli, nel determinare il trattamento
sanzionatorio,

la recidiva qualificata, tenuto conto del certificato penale; b) tuttavia, ai fini del
trattamento sanzionatorio, essa poteva essere bilanciata con le attenuanti
generiche, in ragione della parziale ammissione effettuata in sede di convalida,
con la conseguenza che dette attenuanti potevano prevalere sulla recidiva; c)
doveva tenersi conto delle modalità del fatto e qualificarsi il fatto come
violazione dell’art. 73 comma 5; d) era da ritenersi congrua la pena base di anni
uno di reclusione ed euro 3000 di multa, che andava diminuita di un terzo per
scelta del rito;
-ha statuito in dispositivo che l’imputato dovesse essere condannato alla
pena di anni uno di reclusione ed euro 2000 di multa, concesse le attenuanti
generiche equivalenti alla contestata recidiva e tenuto conto della riduzione per
la scelta del rito (la diminuzione, si noti, è stata operata solo sulla pena
pecuniaria).

3.- La Corte territoriale, nella impugnata sentenza, ha rilevato che la pena
(di anni uno di reclusione ed euro 2000 di multa) inflitta all’imputato era da
ritenersi congrua, avuto riguardo alla concreta gravità del fatto commesso
(l’eroina illecitamente detenuta era suddivisa in 10 confezioni) ed alla
pericolosità dell’imputato (al quale era stata ritenuta la recidiva in considerazione
di un precedente penale specifico). Viene aggiunto che la pena inflitta, nella
motivazione della sentenza del Giudice di primo grado, alla luce della prevalenza
del dispositivo sulla motivazione, risultava determinata previo giudizio di
prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata e ravvisata recidiva.

4. Orbene – dato atto che nel capo di imputazione riportato nell’intestazione
di entrambe le sentenze di merito per errore materiale risulta omessa la
contestazione della recidiva e rilevato che il D.L. 23 dicembre 2013 n. 146 conv.
in L. 21.2.2014 n. 10 ha trasformato la fattispecie criminosa ritenuta in sentenza
in ipotesi autonoma di reato – la motivazione della Corte territoriale è
insufficiente da un punto di vista logico.
3

– ha affermato nella parte motiva che: a) appariva correttamente contestata

Invero – premesso che la sentenza del Giudice di primo grado: a) in
motivazione sembra aver affermato che le attenuanti generiche erano state
concesse in misura prevalente sulla contestata recidiva, mentre in dispositivo
erano state concesse nella meno favorevole misura di equivalenza sulla
contestata recidiva; b) in motivazione era stata indicata una pena base di anni
uno di reclusione ed euro 3000 di multa, da ridursi di un terzo per la scelta del
rito; mentre in dispositivo la pena finale era stata determinata in anni uno di
reclusione ed euro 2000 di multa – la Corte territoriale non ha assolto l’onere che

e parte dispositiva non fosse frutto di un mero errore materiale nella
compilazione del dispositivo.
D’altra parte, la Corte territoriale neppure ha rideterminato la pena base da
infliggere, motivandone il discostamento dal minimo edittale.
Così operando, la Corte territoriale è incorsa nel vizio oggetto di doglianza,
con la conseguenza che la sentenza emessa dalla stessa deve essere annullata
con rinvio a quella Corte per nuovo esame sul trattamento sanzionatorio da
irrogare all’imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvio per nuovo esame al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di
Genova.
Così decin Roma, il 20 novembre 2015.

su di essa gravava di spiegare le ragioni per le quali la discrasia tra parte motiva

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