Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48408 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48408 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
FUSILLO ARMANDO N. IL 01/02/1965
avverso il decreto n. 146/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

FUSILLO Ermanno ricorre contro il decreto d’appello specificato in

epigrafe, che confermava la confisca di un capannone e di un box prefabbricato insistenti su terreno già oggetto di confisca definitiva, e denuncia:
1. nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica dell’avviso di udienza a
sé stesso e al padre Antonio;

nibilità degli immobili in questione da parte di esso proposto.

§2.

Il primo motivo di ricorso è generico, perché si limita a reiterare

l’eccezione di nullità sollevata in primo grado senza contrastare le argomentazioni in
base alle quali il giudice a quo l’ha correttamente ritenuta infondata.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché il giudice d’appello
ha legittimamente confermato il provvedimento di confisca, osservando che gli immobili de quibus insistevano sul fondo in piena disponibilità del proposto già prima che
fosse disposta la confisca originaria.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 6 settembre 2013.

mancanza di motivazione, assumendo che non sarebbe stata provata la dispo-

2.

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