Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48407 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48407 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALAIMO GIUSEPPE N. IL 24/06/1959
avverso la sentenza n. 4473/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ALAIMO Giuseppe ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all’accertamento della materialità del fatto e dell’elemento psicologico del reato.

Il ricorso è privo del requisito della specificità, perché si diffonde

nella citazione di massime giurisprudenziali e di principi giuridici dei quali non è possibile cogliere la congruenza con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 settembre 2013.

§2.

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