Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48407 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48407 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GHAFFARI REZA N. IL 06/10/1949
avverso la sentenza n. 6358/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C4,,C. uuee:0 Rouducuu
che ha concluso er

A.A7C-0-t/x)

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 20/11/2015

Considerato in fatto
1. Con sentenza 19.1.2015 la Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia di
condanna resa dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di Ghaffari Reza per il
reato di cui all’art.73 comma 1 bis D.P.R.n.309/90, per aver introdotto nello Stato
tramite la frontiera di Malpensa gr.577,658 di oppio (morfina cloridrato), occultati
all’interno di un paio di scarpe dentro un bagaglio a mano.
2.

Ricorre l’imputato in proprio eccependo la mancanza, illogicità e/o

conseguente mancata assoluzione in ragione dell’affermato uso personale della sostanza,
ed ancora sul punto attinente l’omesso riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art.73,
comma V, che avrebbe comportato una riduzione della pena nei limiti della concedibilità
della sospensione condizionale (art.606 lett.c e lett.e c.p.p.).
3. Alla odierna udienza il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in diritto
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Deve in primo luogo ribadirsi, come da costante giurisprudenza di questa
Corte Suprema, che in tema di motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili
censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta
illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando
esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa
conclusione del processo; per cui sono “inammissibili” tutte le doglianze che attaccano la
persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità
quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei
significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per
giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore
della valenza probatoria del singolo elemento (così Sez.VI, 31.3.2015, n.13809).
4.2. Ed allora, dalla lettura del ricorso emerge come l’imputato, ribadendo le
difese svolte già a sostegno dell’atto di appello e disattese nella gravata sentenza, abbia
proposto mere censure in fatto rispetto agli elementi probatori valorizzati dalla Corte di
merito per la pronuncia di condanna, esprimendo in particolare il proprio dissenso alla
esclusione di un uso personale della sostanza, senza addurre argomenti utili ad indurre
ad una differente valutazione della condotta.
4.3. Di contro la Corte milanese, con motivazione del tutto congrua e logica, ha
ritenuto inverosimile l’assunto difensivo del viaggio in Iran per munirsi di una scorta di
oppio da usare come analgesico, rilevando come l’imputato, cittadino italiano assistito dal
Servizio sanitario nazionale, avesse diritto a farmaci secondo necessità anche
gratuitamente, come fossero assai frequenti ed apparentemente ingiustificati i viaggi in
Iran, suo Paese di origine, ed ancora come si trattasse di un rilevante quantitativo di

contraddittorietà sul punto attinente l’erronea applicazione dell’art.73 D.P.R.n.309/90 e la

stupefacente utile al confezionamento di 2257 dosi singole, tale da escludere sia un uso
personale sia la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art.73, V comma, D.P.R.n.309/90.
Del resto, come più volte ribadito da questa Corte Suprema in materia di
stupefacenti, il considerevole numero di dosi ricavabili ben può essere ritenuto un indice
della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale (così Sez.III,
9.11.2012, n.43496; Sez.VI, 28.2.2013, n.9723).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2015

Il Consi

ensore

delle ammende.

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