Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48406 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48406 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAZZERETTI REMO N. IL 18/05/1954
avverso la sentenza n. 4381/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Lco

Udito, per la parte
Udit i dif or Avv.

ile, l’Avv

Data Udienza: 20/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Pisa, Sezione Distaccata di Pontedera, con sentenza
6/12/2011 condannava Lazzeretti Remo alla pena di giustizia in relazione al
reato di cui all’art. 590 comma 3 in relazione all’art. 583 numero 1 c.p.,
commesso inPontedera il 12 ottobre 2009 ai danni del lavoratore Chiarei Gianni.
In particolare, in imputazione, veniva contestato all’imputato di aver
cagionato lesioni personali al lavoratore Chiarei Gianni della durata superiore ai

destra, che il predetto si procurava per aver urtato con la lama troncatrice che
era in movimento) per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia,
nel non aver fatto in modo che l’infortunato osservasse le norme vigenti e le
disposizioni aziendali in materia che gli imponevano l’uso dei mezzi di protezione
(quali la cuffia di protezione chiusa) e per non aver provveduto ad effettuare
idonea manutenzione dell’attrezzatura di lavoro in uso all’infortunato al fine di
garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 d. Igvo 81/80.

2.La Corte di appello di Firenze, con sentenza 17/04/2014 confermava la
sentenza di primo grado, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese
processuali.

3.Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’imputato Lazzeretti
Remo, deducendo contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione.
3.1.In particolare, secondo quanto esposto in ricorso, entrambi i giudici di
merito non avrebbero preso in considerazione la circostanza (risultata
dall’espletata istruzione dibattimentale e in particolare dall’esame, oltre che dello
stesso lavoratore infortunato, del teste Massimo Fulceri, Ispettore dell’Ausl 5, e
del teste Michele Guerrazzi) che il macchinario in cui si era verificato l’infortunio
era in fase di manutenzione e le cuffie relative alla sicurezza non erano inserite
proprio per effettuare le operazioni nnanutentive.
3.2.Inoltre la Corte di appello di Firenze avrebbe ravvisato nella condotta
dell’imputato un profilo di colpa non contestato in imputazione e precisamente il
fatto che non era installato il carter di protezione, cioè un dispositivo che, se
installato, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento, in quanto, a carter alzato, la
sega circolare non si sarebbe messa in moto.

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40 giorni (e precisamente amputazione subtotale del secondo dito della mano

.,

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è inammissibile, per quanto concerne il primo profilo
di doglianza ed è infondato, per quanto concerne il secondo.

2. Il motivo è inammissibile per aspecificità laddove viene dedotto che
entrambi i giudici di merito non avrebbero preso in considerazione la circostanza
che il macchinario in cui si era verificato l’infortunio era in fase di manutenzione

operazioni manutentive.
Trattasi di motivo aspecifico, in quanto con esso il ricorrente ripropone (per
la terza volta) l’assunto difensivo che era già stato esaminato e respinto dal
Giudice di prime cure e che è stato esaminato e respinto anche dal Giudice
d’appello, e cioè l’assunto che il carter si trovava aperto il giorno dell’incidente
(occorso di lunedì) perché era stato sollevato il venerdì precedente per i lavori di
manutenzione della macchina e che l’infortunio si era verificato per colpa
esclusiva del Chiarei, che aveva inopinatamente utilizzato la macchina a carter
aperto.
Al riguardo già il Giudice di prime cure aveva osservato che la circostanza
non era risultata con certezza dall’escussione dei testi e comunque, quand’anche
si dovesse ritenere certa, in presenza di una attività manutentiva in corso, il
titolare della ditta avrebbe comunque dovuto adottare misure per impedire che il
personale usasse la macchina in tale stato di insicurezza. Misure che per
l’appunto non erano state adottate
Sul punto è tornato anche il Giudice di appello che, nel ritenere l’appello
manifestamente infondato, ha osservato che la macchina per cui è processo deve
essere stata utilizzata a carter aperto (per rendere più agevole il taglio di tubi
corti) anche prima dell’infortunio, in quanto dalle dichiarazioni dell’agente
accertatore e dai rilievi fotografici in atti era risultato che il sistema di bloccaggio
del carter (sportello) era inefficiente e lo sportello era in pratica rimuovibile a
totale discrezione dell’operatore (allo scopo di consentire la tagliatura dei tubi
corti altrimenti non effettuabile).

3. Il motivo di ricorso è infondato laddove la Corte di appello di Firenze
avrebbe ravvisato nella condotta dell’imputato un profilo di colpa non contestato
in imputazione e precisamente il fatto che non era installato il carter di
protezione, cioè un dispositivo che, se installato, avrebbe impedito il verificarsi
dell’evento, in quanto, a carter alzato, la sega circolare non si sarebbe messa in
moto. Si tratta di profilo di colpa in relazione al quale è stata ritenuta la
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e le cuffie relative alla sicurezza non erano inserite proprio per effettuare le

responsabilità dell’imputato e rispetto al quale quest’ultimo ha avuto piena
facoltà dì difesa, come emerge dalla sentenza impugnata e da quella di primo
grado (oltre che dal complesso delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso).
Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che
le norme di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. – avendo lo scopo di
assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio
del diritto di difesa dell’imputato – non possono ritenersi violate da qualsiasi
modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto da una modificazione

La nozione strutturale di “fatto”, contenuta nelle disposizioni in questione,
va cioè coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di escludere le
effettive lesioni del diritto di difesa.
Il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un
potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del
giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un
fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto
difendersi (Sez. 4, sent. n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv. 232423).
In tale ambito ricostruttivo, si è chiarito che sussiste il mutamento del fatto,
quando la fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista
dalla legge subisca una radicale trasformazione nei suoi tratti essenziali, tanto da
realizzare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisce un reale
pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 6, sent. n. 36003 del 14/06/2004, Di
Bartolo, Rv. 229756).
Ed è stato precisato (Sez. 4, sent. n. 7704 del 27/06/1997, Crosara, Rv.
208556) che, in tema di lesioni colpose ai danni di un lavoratore, può ritenersi
violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza solo quando la
causazione dell’evento venga contestata in riferimento ad una singola specifica
ipotesi colposa e la responsabilità venga invece affermata in riferimento ad
un’ipotesi differente.
Se invece la contestazione concerne globalmente la condotta, addebitata
come colposa (e cioè si faccia riferimento alla colpa generica), la violazione
suddetta non sussiste: è consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto
contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa,
emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del
diritto di difesa, a tutela del quale la normativa è dettata.
Nel caso di specie, al ricorrente è stato contestato di aver causato al
lavoratore le sopra indicate lesioni personali per colpa generica (consistita in
negligenza, imprudenza, imperizia) e per colpa specifica (violazione delle norme

4

dell’imputazione che pregiudichi le possibilità di difesa dell’imputato.

sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare violazione dell’art. 18
comma 1 lett. F) e 71 comma 4 lett. A) punto 2 del d. lgvo 81/2008.
Applicando i principi di diritto, ora richiamati, al caso di specie, nel quale la
contestazione concerneva globalmente la condotta ed era contestata la colpa
generica, non si ravvisa alcuna violazione del disposto di cui all’art. 521 cod.
proc. pen.; e d’altronde, il percorso motivazionale sviluppato dalla Corte
territoriale, in punto di colpa generica e della colpa specifica relativa all’omessa
adozione di adeguato dispositivo di protezione, non risulta vulnerato da alcuna

4.Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così d ciso in Roma, il 20 novembre 2015.

illogicità manifesta o contraddittorietà argomentativa.

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