Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48405 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48405 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPADARO CARMELO N. IL 18/02/1983
avverso la sentenza n. 1761/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SPADARO Carmelo ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per concorso nel reato previsto dall’art.
73 d.P.R. n. 309/1990 e altro, e denuncia vizio di motivazione, assumendo che gli indizi raccolti non sarebbero sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza.

La denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di

legittimità il potere di riesaminare la vicenda processuale, ma gli attribuisce solo la facoltà di controllare, sotto il profilo della coerenza logico-formale, le argomentazioni
svolte dal giudice del merito. Pertanto la verifica che la Corte di cassazione è abilitata
a compiere sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa
con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico con un’esauriente analisi delle risultanze probatorie, si sottraggono al sindacato di legittimità (Cass.,
Sez. U., n. 2110 del 23.2.1996, Fachini, rv 203767).
Nel caso concreto le censure sollevate dal ricorrente, lungi dall’evidenziare i
pretesi vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, propongono soltanto
una diversa valutazione della prova, posto che si limitano a sostenere che il comportamento tenuto dall’imputato e dal suo correo, che agirono sotto l’osservazione diretta
della polizia giudiziaria, non rivelerebbe, alla luce delle regole di comune esperienza, il
possesso delle armi e dello stupefacente rinvenuti nel terreno dove erano entrati.
Pertanto il ricorso, basato su motivi non consentiti, deve essere dichiarato
inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua,
di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il6 settembre 2013.

§2.

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