Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48405 del 20/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48405 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL GRECO ANTONIO N. IL 10/06/1959
avverso la sentenza n. 316/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
27/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
e,.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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A.,t)o

Data Udienza: 20/11/2015

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Considerato in fatto
1. Con sentenza in data 27.3.2014 la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la
sentenza del Tribunale di Chieti del 19.3.2009 di condanna di Del Greco Antonio alla pena
di giustizia, per il reato di cui all’art.189, commi 1 e 6 del D.Lgs.n.285/92, perché dopo
aver investito un pedone provocandogli lesioni, non si era fermato a prestargli
assistenza; con la recidiva generica reiterata di cui all’art.99 comma 2 nn.1 e 2 c.p.
contestata in udienza.

Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.99 c.p. e la errata
contestazione e applicazione della recidiva reiterata generica, in quanto alla data della
commissione del delitto per cui si procede (30.3.2006) il Del Greco aveva una sola
precedente condanna divenuta irrevocabile: con la esclusione dell’aggravante in parola il
reato risulterebbe prescritto.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione
dell’art.552 comma 1 lett.c) c.p.p. in quanto nel capo di imputazione si richiama il
comma 6 dell’art.189 C.d.S., che prevede una condotta di fuga del conducente, e nella
descrizione del comportamento si parla invece di omissione di soccorso, sussumibile nel
comma 7 del medesimo articolo, con conseguente pregiudizio alla difesa dell’imputato.
Da ultimo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.192, secondo
comma, c.p.p. per difetto di prova sull’elemento sia soggettivo sia oggettivo del reato:
l’imputato non si sarebbe reso conto dell’investimento e comunque la presenza di altre
persone sul posto escluderebbe la omissione di assistenza.
3. All’odierna udienza il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in diritto
4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
4.1. Con riguardo al primo motivo emerge dalla lettura degli atti processuali che
alla udienza del 19.3.2009 di discussione davanti al Tribunale, il P.M. contestò la recidiva
generica plurireiterata, poi ritenuta in sentenza. A quella data sul certificato penale del
Del Greco risultavano questi precedenti: una sentenza di patteggiamento in data
19.1.2005 irrevocabile il 26.2.2005; una sentenza di patteggiamento in data 16.3.2005
irrevocabile 1’1.5.2005; una sentenza di condanna in data 3.7.2008 irrevocabile il
31.1.2009. Ai sensi dell’art.445 comma 1 bis c.p.p. la sentenza di patteggiamento è
equiparata a una pronuncia di condanna: del tutto correttamente dunque, e senza alcuna
violazione di legge, i due patteggiamenti in parola sono stati valutati ai fini della recidiva.
4.2. Quanto al secondo motivo, l’errore materiale nella indicazione del comma 6
anziché 7 dell’art.186 C.d.S. contenuto nel capo di imputazione non comporta violazione
dell’art.552, comma 1, lett.c) c.p.p. in quanto la condotta contestata all’imputato appare

2. Propone ricorso il difensore di fiducia dell’imputato per tre distinti motivi.

descritta in maniera precisa e puntuale (“non si fermava a prestare assistenza”) ed ha
consentito una adeguata difesa, come ampiamente argomentato dalla Corte di merito.
4.3. Anche in relazione al terzo ed ultimo motivo l’impugnata sentenza si sofferma
diffusamente sia sulla condotta che configura il reato di omissione di soccorso,
evidenziando come il Del Greco non si fosse affatto accertato, nell’immediatezza, della
inutilità del proprio intervento, sia sul profilo del dolo, descrivendo – in base alle
risultanze dell’istruttoria dibattimentale – il comportamento dell’imputato che, nonostante

allontanava”, dimostrando così piena consapevolezza del suo agire.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna

il

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2015

Il Consi

stensore

Il Presidente

le urla di dolore della parte offesa “lo aveva guardato con aria soddisfatta mentre si

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