Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48404 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48404 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

Data Udienza: 18/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARTORE ALESSANDRO N. IL 14/04/1974
avverso la sentenza n. 12/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
TORINO, del 16/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per p
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ivrea, con sentenza
del 03/03/2009 emessa ad esito di giudizio abbreviato, dichiarava Alessandro
Sartore responsabile del reato di cui agli artt. 589, 53 e 55 c.p., così riqualificato
il fatto originariamente contestato e, concesse le attenuanti generiche e ritenuta
la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei doppi

confronti delle costituite parti civili (rimettendo le parti davanti al giudice civile
per la liquidazione e liquidando a titolo di provvisionale immediatamente
esecutiva la somma di euro 20 mila a favore di ciascuna di esse), nonché alla
rifusione delle spese processuali a favore delle suddette parti civili.

2.Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l’imputato a messo di
difensore di fiducia.

3.La Corte di assise di appello di Torino con sentenza emessa in data 16
ottobre 2014 confermava la sentenza emessa in data 03/03/2009 dal Giudice
dell’udienza preliminare di Ivrea e condannava l’imputato Sartore al pagamento
delle spese processuali del grado di appello, nonché alla rifusione delle spese di
continuata assistenza e rappresentanza delle parti civili.

4.Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’imputato a mezzo del
proprio difensore di fiducia.

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5.11 ricorso è affidato a tre motivi di
5.1.Con il primo viene dedottcvla violazione di legge laddove la Corte di
assise, nella ricostruzione dei fatti, ha ravvisato la scriminante dell’uso legittimo
delle armi nei soli limiti dell’eccesso colposo. (e non nella sua piena estensione)
In particolare, secondo l’assunto esposto in ricorso, essendo indubbio nella
specie il requisito della proporzionalità, il Vice Sovrintendente Sartore aveva
l’obbligo giuridico di agire, imponendo l’ordinamento agli operanti delle forze
dell’ordine, che si trovino ad operare in contesti di tempo ed eventi quali quelli
per cui è processo, di usare l’arma di ordinanza per contrastare una violenza
oppure vincere una resistenza all’autorità. Erroneamente, dunque, era stato
affermato nella impugnata sentenza che vi era stata imprudenza o imperizia da
parte del soggetto agente, tanto più che il Vice Sovrintendente aveva esploso il
colpo (che ha attinto la vettura in fuga) secondo una traiettoria dall’alto verso il
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benefici di legge; condannava inoltre l’imputato al risarcimento dei danni nei

basso, e, quindi, direzionata verso le gomme dell’automobile. Si osserva nel
ricorso che le conseguenze giuridiche non possono essere poste a carico
dell’agente, avendo lo stesso operato in un contesto difficile ed avendo lo stesso
agito (come era suo obbligo fare) in poche frazioni di secondo. La sentenza
impugnata avrebbe inoltre omesso di considerare la reazione sproporzionata dei
rapinatori, che aveva finito con l’alterare il punto del bersaglio. Il ricorrente
invoca anche l’art. 2 numero 2 CEDU, il quale estenderebbe l’ambito di
applicabilità della scriminante in esame anche oltre i limiti previsti dalla legge

questa norma non troverebbe applicazione nel caso di specie
5.2.Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione desumibile
dal testo della sentenza impugnata.
In particolare, secondo l’assunto esposto in ricorso, la sentenza
impugnata avrebbe, in svariati passaggi, giustificato il mancato riconoscimento
della piena applicazione dell’esimente dell’uso legittimo delle armi argomentando
in ordine alla scriminante della legittima difesa. Lamenta il ricorrente che le
precarie condizioni di equilibrio – che erano dettate dalla manovra posta in
essere dai malviventi in fuga – devono essere tenute in considerazione in
relazione all’esimente (non della legittima difesa, come pur aveva fatto la
sentenza impugnata, ma) dell’uso legittimo delle armi, come previsto dall’art. 53
cod. pen. e dall’art. 2 n. 2 CEDU. Aggiunge il ricorrente che nel caso di specie
ricorrono entrambe le ipotesi di cui all’art. 53 cod. pen., in quanto, da un lato, la
fuga dei malviventi rappresenta una forma di resistenza all’Autorità e, dall’altro,
costituisce una forma di violenza la condotta di guida di una vettura che
costringa il pubblico ufficiale a scartare di lato, rifiutando di fermarsi allo stop
legittimamente intimato dal pubblico ufficiale stesso.
5.3.Con il terzo motivo viene dedotto il vizio motivazionale in relazione
alla quantificazione della pena da comminare
Al riguardo ed in via subordinata, il ricorrente deduce che la peculiare
dinamica dei fatti avrebbe dovuto imporre un contenimento della pena, come
peraltro era stato chiesto dallo stesso Procuratore generale in sede di appello. La
Corte d’assise di appello avrebbe omesso di considerare qualsivoglia elemento
favorevole al prevenuto, quali le condizioni in cui lo stesso si è trovato ad
operare, il fatto che fu costretto a scartare repentinamente di lato per evitare la
macchina che stava cercando di forzare il blocco, il fatto che l’auto guidata dal
Chisoi stava mettendo a repentaglio la vita dei passanti in pieno centro cittadino,
il fatto che egli stava cercando di fermare gli autori di un delitto.

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italiana e lamenta il fatto che la Corte territoriale ha omesso di spiegare perché

6.- In data 12 novembre 2015 il ricorrente, a mezzo del proprio
Difensore, depositava memoria nella quale faceva presente che, per effetto della
intervenuta derubricazione del reato originariamente contestato in quello di cui
agli artt. 589, 53 e 55 cod. pen., detto reato (commesso in data 8/9/2007
dovrebbe essersi nelle more prescritto. Allegava documentazione attestante il
fatto che il Sartore, in seguito alla sentenza di primo grado, a far data dal mese
di aprile 2010, aveva subito il pignoramento del quinto dello stipendio e delle
altre indennità relative al rapporto di lavoro e che a tutt’oggi continuava

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti
penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Invero – dato atto che non si ravvisa nella specie alcun motivo di
inammissibilità del ricorso – occorre osservare che il fatto in contestazione risale
all’8 settembre 2007 e che non risultano essersi verificati periodi di sospensione
della prescrizione, di talché il termine prescrizionale massimo (pari ad anni sette
e mesi sei) è spirato lo scorso 8 marzo 2015 (cioè successivamente alla sentenza
impugnata).

2. Quanto precede non esclude che debba esaminarsi il ricorso, anche
laddove evoca un difetto di motivazione della sentenza gravata, in quanto la
Corte di assise di appello ha confermato le statuizioni civili contenute nella
sentenza di primo grado.
In tale contesto processuale, il proscioglimento nel merito potrebbe
essere adottato

ex

articolo 129, comma 2, c.p.p., per il principio del

favor rei,

anche ove si vertesse in ipotesi di contraddittorietà o insufficienza della prova
della responsabilità (cfr. Sezioni unite, sent. N. 35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244273).
Senonché, per le ragioni di seguito precisate, dalla sentenza impugnata
non soltanto non risulta affatto evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato
non lo ha commesso o che non costituisce reato, ecc. ma non risulta neppure la
contraddittorietà o insufficienza della prova.

3.Ai fini civili per l’appunto il ricorso va rigettato, essendo infondati il
primo ed il secondo motivo di ricorso, che vengono esaminati congiuntamente, a
fronte di due sentenze di merito che, lette coerentemente, forniscono una
ricostruzione della vicenda lineare, con corretta applicazione dei principi.
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mensilmente a risarcire le parti civili in forza dei titoli giuridici formatisi.

In particolare, la Corte di assise, nella sentenza impugnata, dopo aver
ricostruito i fatti che avevano dato origine all’imputazione (pp.4 e 5), ha ritenuto
che allorquando il Vice Sovrintendente Polstato Sartore esplose con la pistola
d’ordinanza il colpo che cagionò la morte di CHISOI Mariana, trasportata
sull’autovettura Lancia K a fianco del conducente CHISOI Nicu (coniuge della
stessa), sussistevano i presupposti della scriminante dell’uso legittimo delle armi,
di cui tuttavia erano stati travalicati i limiti (così confermando la sentenza del

Al riguardo, la Corte osservava che il fine di arrestare la fuga dei ladri a
bordo della Lancia K era stato perseguito dal Vice Sovraintendente Polstato
Sartore con modalità non esenti da imperizia e da imprudenza: “nel frangente in
cui Sartore esplose il colpo mortale, la sua condotta fu contrassegnata da
imperizia e imprudenza in grado elevato” (p.8).
A sostegno di detta valutazione, la Corte ha sottolineato i seguenti
elementi:
– lo stesso imputato aveva riferito che la Lancia K gli stava sfilando davanti
quando esplose il colpo mortale e quello successivo che colpì lo sportellino
carburante e, secondo la ricostruzione dei periti balistici, tutti i colpi contro
l’autovettura erano stati sparati da distanza ravvicinata;
– il Sartore, considerata la situazione contingente e sulla base della
propria esperienza e della conoscenza delle caratteristiche micidiali del binomio
arma-cartucce caricate, avrebbe dovuto sparare dopo che l’autovettura l’aveva
completamente oltrepassato, acquisita una posizione più stabile e da maggiore
distanza, mirando ai pneumatici da dietro;
– era impensabile riuscire a colpire i pneumatici dell’autovettura da quella
distanza e da quella posizione;
– oltre tutto lo sparo (si ribadisce a distanza ravvicinata dal veicolo che lo
stava oltrepassando) era stato effettuato dall’imputato in una posizione precaria
a causa del repentino spostamento verso il marciapiede alla destra del veicolo
stesso, con conseguente controllo approssimativo dell’arma;
– in ogni caso il pericolo per l’incolumità fisica dell’operante era già
trascorso al momento dell’esplosione del colpo contro la portiera: secondo la
ricostruzione effettuata nella perizia balistica, la Lancia K, spostandosi
leggermente verso la mezzeria, stava oltrepassando il Vice Sovraintendente e
questi aveva esploso il colpo letale da posizione postero mediana dell’auto con
andamento postero anteriore e supero inferiore alla distanza di circa 1 metro.
La Corte nella impugnata sentenza ha anche indicato le ragioni per le
quali ha ritenuto che la concitazione degli accadimenti in esame e la repentinità
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giudice di primo grado).

delle decisioni assunte e degli atti compiuti non attenuano la gravità della
condotta colposa posta in essere dall’operante, osservando che:
– da un sottoufficiale della Polizia di Stato nell’esercizio di un’attività tipica
di polizia giudiziaria si pretende anche in situazioni non di routine un elevato
livello di autocontrollo e un’accorta ponderazione nell’uso dei mezzi coercitivi a
disposizione, specie quando questi consistono in micidiali armi da sparo, e ciò
anche a garanzia della generalità dei consociati;
– la fuga costituiva una reazione del tutto prevedibile nel caso di specie,

vendita ed è connaturale alla fuga la circostanza che la stessa sia precipitosa e
connotata da una certa pericolosità per i fuggitivi e per i terzi;
– il tentativo di arrestare la fuga degli occupanti del veicolo avrebbe
dovuto essere posto in essere con modalità esecutive esenti da imperizia e da
imprudenza;
– il traffico veicolare e di persone avrebbe dovuto indurre l’imputato (che,
si ricorda, esplose ben 5 colpi, di cui 2 non sparati in aria) a fare un uso ancora
più accorto e preciso dell’arma;
– le condizioni ambientali in cui è avvenuto l’inseguimento erano tali da
far prevedere a un operante accorto ed esperto che la fuga sarebbe stata
comunque di breve durata, in quanto i fuggitivi avevano alle calcagne due veicoli
della Polizia e tutte le Volanti erano state già prontamente allertate;
-è difficilmente immaginabile che una batteria di ladri da supermercato,
composta nello specifico da due coppie uomo-donna, porti con se delle armi per
procurarsi la fuga o anche solo per assicurarsi la refurtiva.
In definitiva, la Corte nella impugnata sentenza, ha ritenuto che
l’imputato, dopo aver valutato esattamente la situazione di fatto, sia incorso in
un errore esecutivo determinando un evento più grave di quello che sarebbe
stato necessario cagionare.
In detta valutazione la impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione
del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale
l’eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi presuppone l’esistenza di tutti gli
elementi e di tutte le condizioni della scriminante, reale (che esclude
l’antigiuridicità) o putativa (che esclude il dolo), e consiste nell’oltrepassare per
errore i limiti imposti dalla necessità, concretandosi nell’eccesso nell’uso dei
mezzi (Sez. 1, sent. n. 941 del 30/09/1982, 1983, Curreri, Rv. 157245)
Il suddetto principio – anche a voler prescindere dal rilievo che la Corte
costituzionale con sentenza n. 80 del 2011 (pertinente al tema della pubblicità
delle udienze nei procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione) ha
espressamente escluso che, anche a seguito del Trattato di Lisbona, la
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relativo a soggetti dediti in modo organizzato a furti di alcolici in esercizi di

Convenzione europea dei diritti dell’uomo abbia assunto efficacia diretta nel
nostro ordinamento – è in linea con il disposto di cui all’art. 2 comma 2 di detta
convenzione, secondo il quale non va considerata lesiva del diritto alla vita la
morte che sia il risultato di un uso della forza resosi “assolutamente necessario”
per garantire la difesa personale contro la violenza o per eseguire un arresto;
assoluta necessità che la Corte, con motivazione esente da aporie logiche, ha
ritenuto non sussistente nel caso in esame.
Ne consegue che, come sopra rilevato, il ricorso deve essere respinto ai

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è
estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso ai fini civili.,

Così • -ciso in Roma, il 18 novembre 2015.

fini civili.

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