Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48403 del 18/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48403 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUZZANA DARIO N. IL 16/02/1957
avverso la sentenza n. 3180/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 0 t am,,,t_Le_e_a Jut,te_t_ce,2

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 18/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.-A seguito di giudizio conseguente opposizione a decreto penale di
condanna, il Tribunale di Monza con sentenza 21/12/2010 condannava Luzzana
Dario alla pena di mesi 6 di reclusione, con conversione in quella pecuniaria pari
alla somma di euro 6840,00 per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgvo 74/2000
perché, in qualità di legale rappresentante della società Termaco Italia srl, non
versava entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto

imposta 2005 per un ammontare pari ad euro 71.650, in Agrate Brianza
nell’anno 2006.

2. La Corte di appello di Milano con sentenza 20 marzo 2013 confermava
detta sentenza

3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato.

4.La Corte di cassazione, con sentenza 18/03/2014 annullava la sentenza
della Corte di appello di Milano limitatamente alle omesse statuizioni sulla
concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non
menzione della condanna, benefici che erano stati richiesti dal Luzzana ma che
non avevano formato oggetto di motivato diniego, nonostante l’incensuratezza
dell’imputato.

5.Fissato il nuovo giudizio di appello davanti alla terza sezione penale della
Corte di appello di Milano, l’imputato formulava un motivo aggiunto ai sensi
dell’art. 585 comma 3 c.p.p. esponendo che altra sezione della Corte di appello
di Milano aveva nelle more rimesso alla Corte costituzionale la questione
afferente alla violazione del principio di uguaglianza nella previsione, contenuta
nell’art. 10 bis d. Igvo 74/2000, nella parte in cui punisce l’omesso versamento
di ritenute certificate, dovute in base alla relativa dichiarazione annuale, per
importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,48; ciò in
considerazione di quanto avvenuto con riferimento alla previsione dell’art. 10 ter
legge citata, per la quale la Corte costituzionale si era già pronunciata nel senso
dell’illegittimità, determinando il venir meno della rilevanza penale del fatto per
effetto del mancato superamento della soglia di punibilità pari per l’appunto alla
suddetta somma di euro 103.291,48.

2

d’imposta, ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente erogati nell’anno di

Tanto premesso l’imputato con detto nuovo motivo chiedeva dichiararsi che
il fatto non era previsto dalla legge come reato ovvero di soprassedere alla
decisione in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

6.-La Corte di appello di Milano, sezione terza penale, con sentenza 22
dicembre 2014, decidendo in sede di rinvio – dopo aver esaminato e disatteso la
richiesta formulata dall’imputato in sede di motivo aggiunto – si è soffermata sui
soli aspetti non coperti da giudicato, sui quali il giudice di rinvio era chiamato ad

dell’intervenuta irrevocabilità di tutte le altre statuizioni, per poi confermare la
sentenza 12/12/2010 del Tribunale di Monza e condannare l’imputato al
pagamento delle spese di grado.

7. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’imputato a mezzo dei
propri Difensori di fiducia.
Nel ricorso venivano articolati due motivi di doglianza: con il primo motivo
veniva dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine
all’applicazione dell’art. 10 bis d.lgvo n. 74/2000 nonostante la pendenza del
giudizio di legittimità costituzionale su tale disposizione normativa; mentre con il
secondo veniva dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine
alla mancata concessione dei benefici di legge (non concessi sul presupposto che
l’imputato è stato destinatario di un decreto penale di condanna successivo e per
fatti successivi di analogo disvalore e, a dire del ricorrente, senza tener conto
della oggettiva situazione di gravissima crisi che sta attraversando negli ultimi
anni il sistema imprenditoriale del nostro Paese).

8. In data 11 novembre 2015 l’imputato, a mezzo dei propri difensori di
fiducia, depositava nota nella quale faceva presente che, a seguito della modifica
della fattispecie incriminatrice, intervenuta per effetto del d. Igs n. 158 del 2015,
che ha innalzato la soglia di penale rilevanza da euro 50 mila ad euro 150 mila, il
fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata.

2.Invero, il decreto Legislativo n. 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del
sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11
marzo 2014, n. 23, è intervenuto sull’art. 10-bis, contestato all’odierno
3

esprimersi (mancata concessione dei benefici di legge), nel presupposto

ricorrente, innalzando la soglia di non punibilità da cinquantamila euro a
centocinquantannila. Attraverso l’aumento delle soglia il legislatore delegato ha
inteso così intervenire per ridurre l’area di penale rilevanza dei cd. reati di
riscossione, rinunciando all’idea di decriminalizzarli totalmente (e dunque non
aderendo pienamente all’indicazione della legge delega di dare rilievo ai
comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di
documentazione falsa), ma al contempo fissando un limite più alto di quello
precedentemente fissato, superato il quale può dirsi giustificata una reazione

profilo qualitativo la condotta materiale non muta affatto a seconda che la soglia
sia o meno raggiunta.

3.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, perché il
fatto contestato all’imputato (omesso versamento di ritenute relative ai redditi di
lavoro dipendente erogati nell’anno di imposta 2005 per un ammontare pari ad
euro 71.650) non è più previsto come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato.

iso in Roma, il 18 novembre 2015.

diversa e più importante da parte dell’ordinamento, considerato che sotto il

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