Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48402 del 17/11/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48402 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALLI MARCO N. IL 11/12/1968
avverso la sentenza n. 2130/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
*
d1EIM
,
Sante Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Catil
Data Udienza: 17/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 15/06/2015, ha
confermato la pronuncia di condanna emessa in data 8/01/2013 dal Tribunale di
Vigevano, che aveva dichiarato Galli Marco responsabile del reato di guida in
stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 2,10 g/I, aggravato dall’aver
provocato un incidente stradale, determinando la pena in mesi otto di arresto ed
2.
Marco Galli propone ricorso per cassazione censurando la sentenza
impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione dell’art.606 lett.b) cod.proc.pen. per inosservanza ed erronea
applicazione dell’art.186, comma 5, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 in quanto,
essendo l’imputato rimasto coinvolto in un incidente stradale, l’accertamento del
tasso alcolemico avrebbe dovuto essere effettuato presso le strutture sanitarie
indicate dalla norma e non, come avvenuto, presso il Comando di Polizia locale;
b)
violazione dell’art.606 lett.e) cod.proc.pen. per insufficienza della
motivazione, essendosi la Corte di Appello limitata a reiterare le motivazioni della
sentenza di primo grado in replica alle argomentazioni svolte dall’appellante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Si deduce il mancato rispetto, nell’esecuzione del test alcolemico, di una
metodica asseritamente prescritta dall’art.186, comma 5, cod. strada, ma
correttamente nella sentenza impugnata è stato chiarito che il legislatore non
prescrive l’uso di uno specifico metodo, essendo indicate esclusivamente le
strutture sanitarie di base o quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate
presso le quali può essere effettuato l’accertamento del tasso alcolemico
mediante prelievo ematico, in alternativa all’accompagnamento presso il più
vicino Comando consentito in caso di incidente dall’art.186, comma 4, cod.
strada.
1.2. In ogni caso, anche a voler concedere per dimostrata – e tale non
risulta – la necessità di procedere mediante prelievo ematico presso una
struttura sanitaria, l’effetto non potrebbe, comunque, essere quello
dell’inutilizzabilità dell’esame mediante etilometro, perché non si tratta di una
prova vietata dalla legge e non vi è previsione espressa di sanzione. I casi di
inutilizzabilità sono tassativamente previsti dalla legge e non consta che vi sia
qualche norma (nemmeno il ricorrente vi ha fatto cenno) che stabilisca
2
euro 2.000,00 di ammenda.
l’inutilizzabilità del risultato del
test alcolemico eseguito presso il più vicino
Comando nel caso di sinistro stradale. Piuttosto si tratterebbe di circostanza
incidente sulla valutazione della prova; ma sotto tale profilo il motivo è del tutto
silente, neppure esplicando per quali ragioni e in quale modo sarebbe sostenibile
l’inattendibilità dell’esito dell’accertamento.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrasta frontalmente
con il testo della sentenza impugnata l’asserita mancanza di motivazione,
mosse dall’appellante (pag.4) con argomentazione ulteriore ed autonoma
rispetto a quella offerta dal giudice di primo grado.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17/11/2015
avendo la Corte territoriale replicato espressamente ad entrambe le censure