Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48401 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48401 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMERCI VINCENZO N. IL 18/10/1993
avverso la sentenza n. 149/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

COMERCI Vincenzo ricorre contro la sentenza d’appello specifica-

ta in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R.
n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione, assumendo che non sarebbe stata
acquisita la prova della responsabilità penale e che sarebbe stata ingiustamente nega-

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 6 settembre 2013.

ta l’attenuante del fatto di lieve entità.

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