Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48401 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48401 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANI VALERIO N. IL 27/09/1972
avverso la sentenza n. 638/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
(Cilia_conclirsurer)
Sante Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Federico Figari, che ha concluso riportandosi
ai motivi e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;

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ZIDIZIMU

Data Udienza: 17/11/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Genova il
6/02/2015, a conferma di quella di primo grado, Cani Valerio è stato ritenuto
responsabile del reato di cui all’art.624 bis, commi 1 e 2, cod. pen., fatto
commesso 1’11 ottobre 2007, e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

a) erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in
merito all’eccepita inutilizzabilità degli atti delle indagini riferibili alla persona
offesa, dell’età di 96 anni, non acquisiti in incidente probatorio nonostante ne
fosse prevedibile l’impossibilità di ripetizione;
b) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione
alla dedotta assenza di prova certa della responsabilità dell’imputato;
c) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in merito
alla dedotta eccessività della pena, avendo il giudice di appello ritenuto che la
sanzione fosse stata applicata in misura pari al minimo edittale nonostante la
pena pecuniaria fosse superiore a tale minimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l’imputato è
stato tratto a giudizio è prescritto, trattandosi di fatto commesso in data
11/10/2007 in relazione al quale trova applicazione la disciplina prevista dalla
legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di delitto
punito con sanzione edittale massima non superiore a sei anni di reclusione, il
termine massimo di prescrizione per il reato ascrittogli deve ritenersi stabilito in
sette anni e sei mesi in virtù del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161
cod.pen. ed è spirato in data successiva alla pronuncia di appello.

2. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un
quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
del ricorrente. Sul punto, l’orientamento di questa Corte è univoco. In presenza
di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto
nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la

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con atto sottoscritto dal difensore, con il quale deduce:

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valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di constatazione, ossia di percezioni ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e
sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275).
Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2,
cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza
necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato

3. Va disposto, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata nei confronti di Cani Valerio, essendo il reato contestato estinto per
prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 17/11/2015

impone l’applicazione della causa estintiva.

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