Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48400 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48400 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORIGLIANO GIOVANNI N. IL 21/11/1972
avverso la sentenza n. 2105/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 26/09/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
CORIGLIANO Giovanni ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, atteso che
sarebbe stata illegittimamente negata la circostanza attenuante del fatto di lieve entità.
Il ricorso è, da un lato, manifestamente infondato, perché la sen-
tenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni per cui ha ritenuto di confermare il disconoscimento dell’attenuante invocata e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché propone una diversa valutazione del merito
senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dall’art. 73, comma 5,
cit., con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti
dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza di altri (v. per tutte, S.U.,
21.9.2000, Primavera, rv 216668). In coerenza con detto insegnamento, valutata l’elevata quantità e purezza della sostanza stupefacente illecitamente detenuta (eroina e
cocaina con un grado di purezza sufficiente al confezionamento, rispettivamente, di
338 e di 33 dosi medie singole) e considerati il possesso della strumentazione necessaria al confezionamento di dosi, la disponibilità di denaro e la presenza nei pressi dell’abitazione di numerosi tossicofili, la sentenza ha correttamente escluso la sussistenza
dell’attenuante in discorso.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso i 26 settembre 2013.
§2.