Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48400 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48400 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PINTO GIUSEPPE N. IL
avverso la sentenza n. 7303/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

Sante Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

N
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Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Bologna il
5/02/2015, in parziale riforma di quella di primo grado, Pinto Giuseppe è stato
ritenuto responsabile del delitto previsto dall’art.189, comma 6, d. Igs. 30 aprile
1992, n.285, fatto commesso il 3 settembre 2007.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pronuncia di
rigetto della rimessione in termini dell’imputato per formulare istanza di
sospensione del processo con messa alla prova;
b) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.189, comma
6, cod. strada per avere la Corte territoriale travisato il fatto concernente la
consapevolezza da parte dell’imputato di aver provocato un incidente;
c)

esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi

dell’art.131 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l’imputato è
stato tratto a giudizio è prescritto, trattandosi di fatto commesso in data
3/09/2007 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla
legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di delitto
punito con pena detentiva massima inferiore a sei anni, il termine massimo di
prescrizione per il reato ascrittogli deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi,
in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2,
cod.pen.

2. Il ricorso proposto non presenta profili di inammissibilità. Va, quindi,
osservato che è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto
dalla legge per il reato contestato, compiutosi, pur computando i periodi di
sospensione, in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

3. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere, per altro verso,
l’emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento
dell’evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l’orientamento di questa Corte
è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è
legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma

con atto sottoscritto dal difensore, con il quale deduce:

2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo
appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezioni ictu ()cui’, che a
quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art.

trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza
dell’imputato impone l’applicazione della causa estintiva.

4. Va disposto, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata nei confronti di Pinto Giuseppe, essendo il reato contestato estinto
per prescrizione.

P.Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 17/11/2015

129, comma 2, cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa

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