Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48398 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48398 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTANTINO MATTEO AGATINO N. IL 08/02/1986
avverso la sentenza n. 18501/2011 CORTE APPELLO di CATANIA,
del 18/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

COSTANTINO Matteo ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione, per essere state respinte le richieste di riconoscimento dell’attenuante del fatto
di lieve entità, di riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato prece-

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, attenendosi alla corretta interpretazione della norma penale, ha logicamente argomentato che il fatto in esame, caratterizzato dalla detenzione di un rilevante e variegato quantitativo di sostanze stupefacenti (93 dosi medie singole di marijuana, 431 d.m.s. di orange skuk, 8 d.m.s. di cocaina) e di una discreta somma di denaro, elementi dai quali era desumibile l’esercizio
di una consolidata e seriale attività di spaccio, non poteva essere qivalificato di minima
offensività per la salute pubblica.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 6 settembre 2013.

dentemente giudicato, di riduzione della pena al minimo edittale.

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