Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48397 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48397 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IORDAN MARIAN N. IL 06/06/1975
avverso la sentenza n. 220/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ClIelia:mm±isq3pg)
Sante Spinaci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio e
trasmissione atti per l’ulteriore corso;

(LIdito„gerla parte civile-, ITA-vb

CEETIZaV,)

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza datata 19/02/2015 la Corte di Appello di Genova ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto da Iordan Marian avverso la sentenza
emessa il 7/10/2010 dal Tribunale di Genova, che aveva dichiarato l’imputato
colpevole del reato di furto aggravato dalla destrezza. In particolare, la Corte
territoriale ha ritenuto che l’impugnazione fosse viziata da aspecificità per non
avere indicato l’appellante le ragioni di diritto e gli elementi di fatto per i quali

pena.

2. Ricorre per cassazione Marian Iordan, con atto sottoscritto dal difensore,
censurando l’ordinanza impugnata per non aver tenuto conto della
conformazione del provvedimento impugnato, che nel determinare la pena aveva
fatto esclusivo richiamo all’art.133 cod. pen. Secondo il ricorrente, il gravame
era connotato da specificità in quanto, a fronte di una motivazione molto
sintetica, si era osservato che l’aumento di pena operato dal Tribunale a titolo di
continuazione (pari a sei mesi di reclusione ridotti a quattro per la scelta del
rito), rispetto alla sentenza irrevocabile relativa a tre precedenti furti costituita
come pena base, era eccessivo rispetto all’aumento stabilito nella sentenza
irrevocabile (pari a cinque mesi di reclusione per due furti), anche in relazione
alla non particolare gravità del fatto ed al tipo di oggetto sottratto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Va premesso che, ai sensi dell’art.581 cod.proc.pen., l’atto di

impugnazione deve contenere, fra l’altro, i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
L’inosservanza di tale disposizione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione,
ai sensi dell’art.591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del procedimento a norma dell’ultimo comma dello stesso articolo.

2.

Per valutare la fondatezza del ricorso in questa sede proposto, il

contenuto esplicativo dell’impugnata ordinanza deve essere correlato al
contenuto dell’atto di appello, in conformità al principio più volte stabilito dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo di motivazione della decisione
di appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte
dall’appellante; di tal che è necessario per questo Collegio procedere all’esame
diretto dell’atto d’appello.

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censurava la sentenza di primo grado sul punto relativo alla determinazione della

2.1. Ora, l’atto di appello proposto da Marian Iordan avverso la sentenza di
primo grado era formulato in questi termini: “Il giudice di prime cure ha ritenuto
di operare un aumento di mesi sei di reclusione in continuazione sulla pena
inflitta con la sentenza del G.I.P. Tribunale di Genova del 13/10/2009. La pena
così determinata è stata poi ridotta di un terzo per la scelta del rito. Osserva
questa difesa come la pena determinata pare eccessiva. Si consideri, infatti, che
nella sentenza del 13 ottobre 2009, sulla quale è stato operato l’aumento di pena
a titolo di continuazione, la condanna che il sig. Iordan aveva riportato era stata

una volta determinata la pena-base per uno dei tre furti, l’aumento di pena
operato a titolo di continuazione era stato pari a cinque mesi per gli altri due
delitti in contestazione. Tanto osservato, si ritiene quindi che l’aumento di sei
mesi stabilito dal Giudice nell’appellata sentenza sia eccessivo e che più equo
possa essere un aumento quale quello stabilito dal G.I.P. nella sentenza del 13
ottobre 2010. Ciò anche in considerazione della non particolare gravità del fatto
ascritto all’odierno imputato e del tipo di bene sottratto”.

3.

La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’impugnazione,

evidenziando come l’appellante si fosse limitato a chiedere una riduzione di
pena, senza indicare le ragioni del presunto vizio della sentenza.

4.

Il tema delle condizioni legittimanti la pronuncia di inammissibilità

dell’appello per difetto di specificità dei motivi è stato più volte affrontato dalla
Corte di Cassazione.
4.1. In alcune pronunce si è affermato che il requisito della specificità dei
motivi di appello debba essere valutato con i medesimi criteri seguiti con
riguardo ai motivi di ricorso per cassazione (Sez.6, n.31462 del 03/04/2013,
Mazzocchetti, Rv. 256303; Sez.6, n.1770 del 18/12/2012, dep. 2013,
Lombardo, Rv. 254204). Così, è stato ritenuto necessario che l’atto individui il
punto della decisione che intende devolvere alla cognizione del giudice di
appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza
impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che
l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame
(Sez. 6, n. 13261 del 06/02/2003, Valle, Rv. 227195), affermandosi in altri
termini che la chiarezza e specificità dei motivi debbano essere valutate in
rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei
controinteressati (Sez.4, n.40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477),
considerandosi aspecifico il motivo che si limiti ad una generica indicazione
dell’articolo di legge asseritamente violato senza esplicitare chiaramente la

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complessivamente di anni 1 e mesi 2 di reclusione per tre furti. In particolare,

censura mossa, che non illustri le ragioni dell’asserita erronea valutazione delle
prove, arrestandosi alla prospettazione di astratte e plurime spiegazioni dei
comportamenti ascritti ai soggetti coinvolti dall’accertamento penale
(Sez. 6, n.21873 del 03/03/2011, Puddu, Rv. 250246).
4.2. In altre pronunce è stato, invece, posto l’accento sul principio del favor
impugnationis per affermare che l’esigenza di specificità del motivo di appello
può essere intesa e valutata con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità,
avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo, ritenendosi ammissibili i motivi di

sentenza di primo grado in cui l’appellante coltivi la propria linea difensiva
confrontandosi con tale sentenza ovvero che, seppur formulati in maniera
sintetica ed essenziale, consentano di individuare gli specifici punti della
sentenza impugnata oggetto di contestazione (Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013,
Lattanzi, Rv. 255718; Sez. 4, n.48469 del 07/12/2011, El Katib, Rv. 251934).
4.3. Con particolare riguardo ai motivi di appello concernenti la
determinazione della pena, questa Corte Suprema, giudicando in merito
all’appello proposto per denunciare il mancato riconoscimento dell’attenuante
della lieve entità nel delitto di porto di un coltello (in cui l’appellante aveva
indicato nelle caratteristiche dell’arma le ragioni a sostegno dell’impugnazione)
ha recentemente ribadito il principio per cui non è inammissibile l’appello per
genericità dei relativi motivi quando in esso sia individuabile il punto della
decisione che si intende devolvere alla cognizione del giudice con riferimento alla
motivazione della sentenza impugnata, ai motivi di dissenso dalla decisione
appellata e all’oggetto della diversa deliberazione sollecitata al giudice del
gravame (Sez. 1, n. 471 del 4/12/2012, dep. 2013, Abbruzzese, Rv. 254090).

5. Applicando, dunque, i suindicati principi al caso in esame, non appare
corretto il rilievo da parte della Corte territoriale del fatto che il motivo di appello
non indicasse le ragioni del vizio denunciato, avendo l’esame dell’atto di gravame
evidenziato adeguata specificazione di tali ragioni.

6.

Conclusivamente, l’appello era, dunque, ammissibile ai sensi del

combinato disposto degli artt. 581, lett. c), e 591, comma 1, lett. c),
cod.proc.pen. Segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con
trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova per l’ulteriore corso.

4

appello che presentino doglianze non scollegate dagli accertamenti indicati nella

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte di Appello di Genova.

Così deciso il 17/11/2015

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