Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48395 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48395 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TARANTINO PIETRO N. IL 17/10/1971
avverso la sentenza n. 2394/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
17/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
czbehaco
-TrOso per
Sante Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

WiTU,3-15e1Apàffé-UViTE-,17

(Uritidifensor Avv;.,

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il 17/04/2014 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza
emessa il 11/03/2011 dal Tribunale di Lucera – Sez. Distaccata di Rodi
Garganico, che aveva dichiarato Tarantino Pietro colpevole del reato di cui
all’art.116, d. 1gs. 30 aprile 1992, n.285, commesso in data 19 aprile 2009,
condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 4.000,00 di

2.

Ricorre per cassazione Pietro Tarantino censurando la sentenza

impugnata per aver applicato una pena eccessiva rispetto alle ragioni della
condotta, negando le circostanze attenuanti generiche, e per aver omesso di
motivare i criteri di calcolo seguiti nella determinazione del trattamento
sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso proposto da Pietro Tarantino non presenta profili di

inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di condanna qui
impugnata è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla
legge per il reato contestato, compiutosi, in assenza di sospensioni, alla data del
19/04/2014 in base al combinato disposto degli artt. 157,160 e 161 cod.pen.,
come modificati con 1.5 dicembre 2005, n.251.

2. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un
quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
del ricorrente. Sul punto, l’orientamento di questa Corte è univoco. In presenza
di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto
nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di constatazione, ossia di percezioni ictu ocull, che a quello di apprezzamento e
sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2,
cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza

2

ammenda.

necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato
impone l’applicazione della causa estintiva.

3. Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei
confronti di Pietro Tarantino, essendo il reato contestato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

prescrizione.
Così deciso il 17/11/2015

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per

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