Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48394 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48394 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INDELICATO SALVATORE N. IL 19/10/1984
avverso la sentenza n. 2319/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 26/09/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
INDELICATO Salvatore ricorre contro la sentenza d’appello speci-
ficata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che il
fatto non poteva considerarsi di lieve offensività, perché lo spaccio era gestito da
un’organizzazione non occasionale di tre persone, con precisa ripartizione dei ruoli e
con discreta disponibilità di stupefacente (marjivana sufficiente al confezionamento di
380 dosi medie singole).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 3 settembre 2013.
§2.