Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48394 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48394 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCARAVILLI IVAN N. IL 09/06/1971
avverso la sentenza n. 1743/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

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Sante Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Barbara Paoletti in sostituzione dell’Avv.
Gianfranca Burza, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;

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Data Udienza: 17/11/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Il 14/04/2014 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza
emessa il 21/04/2011 dal Tribunale di Catania, che aveva Ma dichiarato Scaravilli
Ivan colpevole del reato di cui all’art.186, comma 2, lett. b) d. Igs. 30 aprile
1992, n.285, commesso in data 9 marzo 2010, condannandolo alla pena di mesi
due giorni venti di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda.

per violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente deduce che la Corte di
Appello non ha motivato sulle doglianze concernenti il non corretto
funzionamento dell’etilometro e l’omessa concessione delle circostanze
attenuanti generiche con determinazione della pena in misura prossima ai
massimi edittali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va rilevato che la Corte territoriale ha correttamente applicato al caso
concreto il principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di
legittimità in base al quale: (Sez. 4,
n.17463 del 24/03/2011, Neri, Rv. 250324).

3. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, occorre rilevare la presenza
nella sentenza impugnata di specifica replica in merito all’istanza di concessione
delle circostanze attenuanti generiche (pag.4) e la determinazione della pena in
misura inferiore alla media edittale. Ed una specifica e dettagliata motivazione in
merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel
caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o
comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al
giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod.
peri. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4,

2. Ricorre per cassazione Ivan Scaravilli censurando la sentenza impugnata

n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013,
Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17/11/2015

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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