Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48393 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48393 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANSI LULZIM N. IL 03/08/1979
avverso la sentenza n. 1630/2012 TRIBUNALE di PERUGIA, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 26/09/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MANSI Lulzim ricorre contro la sentenza di patteggiamento speci-
ficata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni due, mesi
nove e giorni venti di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 settembre 2013.
proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.