Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48392 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48392 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HANNIOUI MOHAMMED N. IL 10/11/1984
avverso la sentenza n. 6202/2012 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
02/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 26/09/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
HANNIOUI Mohammed ricorre contro la sentenza di patteggia-
mento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni
due e mesi quattro di reclusione più la multa per il reato continuato previsto dall’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e dichiara di essere estraneo al reato.
Il motivo di ricorso è generico – e, quindi, inidoneo ad attivare il
sindacato di legittimità – perché, lungi dal confrontarsi con l’apparato argomentativo
della sentenza impugnata che illustra gli elementi di prova a carico, si limita all’apodittica, nuda affermazione di estraneità al reato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ja ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2013.
§2.