Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48392 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48392 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRI BONAVENTURA N. IL 12/12/1938
FERRI ANNA PAOLA N. IL 05/06/1974
avverso la sentenza n. 7233/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

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Sante Spinaci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
intervenuta prescrizione;
Udito il difensore, Avv. Stefano Maria Falcioni, che ha concluso
riportandosi ai motivi di ricorso;

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Data Udienza: 17/11/2015

,

e
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4/06/2013, ha confermato
la pronuncia di condanna emessa in data 19/01/2011 dal Tribunale di Viterbo nei
confronti di Ferri Bonaventura e Ferri Anna Paola, ritenuti colpevoli del reato
previsto dall’art.449 cod. pen. commesso in Soriano nel Cimino il 29 giugno
2005.

la sentenza impugnata per violazione dell’art.606 lett. b) ed e) in relazione agli
artt.192, 526 e 533 cod.proc.pen., per avere i giudici di merito accertato il nesso
di causalità tra la condotta degli imputati e l’evento sulla base di affermazioni
apodittiche in assenza di riscontro istruttorio, ed eccepiscono l’intervenuta
prescrizione in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un
quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
dei ricorrenti. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In
presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2,
cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo
appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu °cuti, che a
quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art.
129, comma 2, cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa
trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza
degli imputati impone l’applicazione della causa estintiva.

2. In merito al reato contestato, qualificato ai sensi dell’art.449 cod. pen.,
consumato il 29 giugno 2005, ai fini del tempo necessario a prescrivere trova
applicazione la disciplina transitoria dettata dall’arti°, comma 2, legge 5
dicembre 2005, n.251, in base al quale le disposizioni dell’art.6, che ha
modificato l’art.157 cod. pen., si applicano ai procedimenti e ai processi in corso

2

2. Anna Paola Ferri e Bonaventura Ferri ricorrono per cassazione censurando

se i nuovi termini di prescrizione risultino meno lunghi di quelli previgenti. Posto
che il termine di prescrizione determinato in base a quanto previsto in
precedenza dall’art.157 cod. pen. maturerebbe in dieci anni, estensibile in
misura pari alla metà in caso di interruzioni, e posto che la pronuncia della
sentenza di primo grado in data 19 gennaio 2011 ha interrotto il decorso della
prescrizione, in base al combinato disposto dei vigenti, e più favorevoli,
artt.157,160 e 161 cod.pen., il termine massimo di sette anni e sei mesi previsto
dalle norme citate si è compiuto, aggiungendo la sospensione del corso della

successiva alla pronuncia della sentenza in grado di appello.

3. Il termine massimo prescrizionale per il reato contestato ai ricorrenti
risulta, dunque, maturato e va disposto l’annullamento della sentenza
impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 17/11/2015

prescrizione complessivamente operante in primo ed in secondo grado, in data

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