Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48391 del 26/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48391 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LASSEQ YOUSSEF N. IL 21/11/1985
avverso la sentenza n. 2518/2013 TRIBUNALE di MONZA, del
11/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

LASSEQ Youssef ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni tre e
mesi quattro di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla
pena, che sarebbe stata determinata in misura eccessiva senza tener conto del com-

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

§ 2.

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle concernenti la
prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637;
Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852). Inoltre, nella fattispecie, la parte è priva di un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o insufficienza della motivazione, dal momento che la decisione del giudice coincide esattamente con la volontà cristallizzata nel patto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il Z6 settembre 2013.
t
Il Consiglier ,
s .nsore

a

Il Presidente
P.11

portamento collaborativo con l’autorità giudiziaria.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA